L’intermediario deve indicare in modo specifico, puntuale e compiuto le caratteristiche dell’operazione inadeguata
Pubblicato il 21/05/17 17:51 [Doc.3074]
di Redazione IL CASO.it


Cassazione civile, 18 maggio 2017, n. 12544. Pres. Annamaria Ambrosio. Rel. Aldo Angelo Dolmetta.

Intermediazione finanziaria – Doveri informativi dell’intermediario – Inadeguatezza dell’operazione – Avvertimento – Rappresentazione delle caratteristiche dell’operazione inadeguata – Specifiche ragioni che rendono nel concreto inadeguata una data operazione - Contenuti e termini tali da porsi come reali co-fattori della decisione - Utilizzo di una generica frase standard prestampata - Inadempimento

L’avvertimento dell’inadeguatezza dell’operazione di cui all’art. 29 reg. Consob 11522/1998 non può essere dato dall’intermediario mediante una generica frase standard prestampata, ma, al fine di consentire all’investitore di addivenire a una scelta effettivamente consapevole, l’avvertimento in questione deve essere comunicato attraverso una condotta intesa a rappresentare in modo puntuale e compiuto le caratteristiche dell’operazione, con peculiare riguardo ai rischi che la stessa viene propriamente a proporre; le specifiche ragioni che rendono nel concreto inadeguata una data operazione devono perciò venire trasmesse all’investitore con contenuti e termini tali da risultare destinate a porsi come reali co-fattori della decisione di questi: di non investimento, come anche, nel caso, di investimento.


Intermediazione finanziaria – Doveri informativi dell’intermediario – Inadeguatezza dell’operazione - Rischio di mancato rimborso del capitale investito

In conformità alle norme degli artt. 28, comma 2, e 29, comma 3, Regolamento Consob n. 11522/1998, è obbligo dell'intermediario di indicare all'investitore tutte le specifiche ragioni che risultano idonee a rendere un'operazione di investimento inadeguata per lo stesso, ivi comprese quelle attinenti al rischio di mancato rimborso del capitale investito.


Intermediazione finanziaria – Doveri informativi dell’intermediario – Informazioni sulle caratteristiche del titolo - Rischio di default dell'emittente

In conformità alle norme degli artt. 28, comma 2, e 29, comma 3, Regolamento Consob n. 11522/1998 è specifico obbligo dell'intermediario di comunicare all'investitore, in sede di informativa inerente a un eventuale acquisto di titoli, le notizie sul rischio di default dell'emittente che restino conoscibili alla sua diligenza professionale.


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