Revocatoria di atto di compravendita preceduto da preliminare ad effetti anticipati
Pubblicato il 22/05/17 08:28 [Doc.3077]
di Redazione IL CASO.it


Cass. civ., sez. VI, 21 MARZO 2017.

FALLIMENTO - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - Valutazione della sproporzione al momento della conclusione del contratto definitivo – Necessità – Atto di compravendita preceduto da un preliminare ad effetti anticipati – Valutazione del giudice di merito – Necessità – Fattispecie.

Nell'ipotesi di revocatoria, ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 1, l. fall., di atto di compravendita preceduto dalla stipula di un contratto preliminare ad effetti anticipati, la sproporzione tra le prestazioni va valutata con riferimento al momento della conclusione del contratto definitivo, essendo questo che determina l'effettivo passaggio della proprietà, ed è a tal momento che occorre riferirsi per la determinazione del valore venale del bene. Infatti, ancorché siano previsti la consegna del bene ed il pagamento del prezzo prima della stipula del contratto definitivo, non si verifica di per sè l'anticipazione di tutti gli effetti traslativi del contratto definitivo, se il giudice del merito, ricostruendo la comune intenzione delle parti e valutando il loro comportamento anche successivo al contratto, accerti che trattasi di contratto preliminare solo con alcuni effetti anticipati, in quanto la disponibilità del bene ha luogo nella piena consapevolezza dell'altruità della cosa. (Così statuendo, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di merito, che aveva sostenuto la natura immediatamente traslativa del contratto preliminare desumendola unicamente dalla sua completa esecuzione e senza una verifica completa ed effettiva del reale intento delle parti di trasferire immediatamente la proprietà o procrastinarne il trasferimento alla stipula del contratto definitivo.)


© Riproduzione Riservata