Sovraindebitamento, piano del consumatore e sospensione delle procedure esecutive
Pubblicato il 23/05/17 08:57 [Doc.3088]
di Redazione IL CASO.it


Trib. Bari, ordinanza 19.5.2017, Estensore dott. Achille Bianchi.

Segnlazione e massima a cura dell'Avv. Giuseppe Caramia

Sovraindebitamento – Piano del consumatore – Deposito dell’istanza – Sospensione delle procedure esecutive – Provvedimento del giudice dell’esecuzione – Esclusione - Provvedimento del Giudice del sovraindebitamento – Sospensione dell’esecuzione ai sensi dell’art. 623 c.p.c.

Processo esecutivo – Potere di sospensione generale del Giudice dell’esecuzione - Esclusione – Istanza del debitore - Onere di indicazione della fattispecie sospensiva – Omissione – Inammissibilità.

E’ inammissibile l’istanza al giudice dell’esecuzione di sospensione della procedura esecutiva fondata sull’avvenuto deposito da parte dell’esecutato dell’istanza di accesso alla procedura di sovraindebitamento ex l. n. 3/2012, le cui disposizioni rimettono ad un provvedimento espresso del giudice di quella procedura (e non del G.E.) la pronuncia del divieto di prosecuzione delle azioni esecutive individuali, il ché si traduce, in sede di esecuzione immobiliare, in una causa esterna di sospensione c.d. necessitata del processo esecutivo di cui il G.E. non può che prendere atto, disponendo in conformità ai sensi dell’art. 623 c.p.c.

La disciplina del processo esecutivo non riconosce al giudice dell’esecuzione un potere sospensivo generale e innominato e, pertanto, incombe sul debitore l’onere di indicare in quale fattispecie normativa sussumere la specifica richiesta di sospensione, a pena di inammissibilità dell’istanza.


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