Decoro architettonico nel condominio ed applicazione di zanzariere
Pubblicato il 24/05/17 08:28 [Doc.3094]
di Redazione IL CASO.it


Tribunale di Milano, 17 marzo 2017.

Condominio degli edifici - Decoro architettonico - alterazione delle linee e delle strutture fondamentali dell'edificio – Criteri di valutazione – Alterazione appariscente e non trascurabile – Fattispecie in tema di tendaggi e zanzariere

In materia di condominio degli edifici, la tutela del decoro architettonico - di cui all'art. 1120, secondo comma c.c. è stata disciplinata in considerazione della apprezzabile alterazione delle linee e delle strutture fondamentali dell'edificio, od anche di sue singole parti o elementi dotati di sostanziale autonomia, e della consequenziale diminuzione del valore dell'intero edificio e, quindi, anche di ciascuna delle unità immobiliari che lo compongono. Ne consegue che il giudice, per un verso, deve adottare, caso per caso, criteri di maggiore o minore rigore in considerazione delle caratteristiche del singolo edificio e/o della parte di esso interessata accertando anche se esso avesse originariamente ed in qual misura un'unitarietà di linee e di stile, suscettibile di significativa alterazione in rapporto all'innovazione dedotta in giudizio, nonché se su di essa avessero o meno già inciso, menomandola, precedenti innovazioni. Per altro verso, deve accertare che l'alterazione sia appariscente e di non trascurabile entità e tale da provocare un pregiudizio estetico dell'insieme suscettibile di valutazione economica, mentre detta alterazione può affermare senza necessità di siffatta specifica indagine solo ove abbia riscontrato un danno estetico di rilevanza tale, per entità e/o che, quello economico possa ritenervisi insito. (Cass. 27/10/2003 n. 16098).

[Nel caso in esame, il Tribunale non ha ritenuto esservi una alterazione avente le sopra richiamate caratteristiche (evidenziate dalla giurisprudenza di legittimità) e, comunque, tale da provocare un pregiudizio estetico dell'insieme suscettibile di valutazione economica, tenuto conto di quanto rilevato in fatto in ordine alle qualità intrinseche (rimuovibilità della struttura) ed estrinseche (i montanti ed i tendaggi) della zanzariera e che la stessa è apposta in una proprietà privata quale il balcone in esame; nonché di quanto appare dei luoghi condominiali rappresentati dalle fotografie in atti ed in mancanza di diversa prova.]


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