Fondo di solidarietà del coniuge debole: accesso al fondo solo se titolari di assegno ex art. 156 c.c.
Pubblicato il 24/05/17 11:11 [Doc.3100]
di Redazione IL CASO.it
Segnalazione del Dott. Giuseppe Buffone
Trib. Milano, Ufficio del Distretto di Milano, 13 aprile 2017 (Pres. Anna Cattaneo)
LEGGE DI STABILITÃ 2016 â FONDO DI SOLIDARIETÃ PER IL CONIUGE DEBOLE â CONIUGE TITOLARE DI ASSEGNO PER I FIGLI â ACCESSO AL FONDO â ESCLUSIONE â ASSEGNO DI MANTENIMENTO EX ART. 156 C.C. â NECESSITÃ - SUSSISTE
Il presupposto per lâaccesso al fondo di solidarietà previsto dalla legge 208 del 2015 è che il richiedente «non abbia ricevuto lâassegno determinato ai sensi dellâarticolo 156 del codice», ossia lâassegno di separazione; si tratta, per vero, di una misura a sostegno del âconiuge deboleâ e non dei minori; la Dottrina ha sollevato dubbi in merito alla legittimità costituzionale di questa scelta (art. 3 Cost.) poiché solo il âgenitoreâ che sia al contempo titolare di assegno ex art. 156 c.c. ha diritto di accesso al Fondo e non anche quello astrattamente più svantaggiato ossia il genitore che non goda di alcun assegno (e magari non percepisca alcun reddito per sé); tuttavia, al momento, il regime giuridico in esame è eccezionale e transitorio e, pertanto, sperimentale (dunque, non destinato a perdurare nel tempo); ne consegue che il coniuge legittimato a ricevere il solo assegno per i figli (ex art. 337-ter c.c.) ma non titolare di assegno per sé, ex art. 156 c.c., non ha titolo per accedere al Fondo di solidarietà per il coniuge debole.
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