Azione di risoluzione dei singoli ordini di investimento
Pubblicato il 25/05/17 08:37 [Doc.3102]
di Redazione IL CASO.it


Cassazione civile, sez. I, 23 maggio 2017, n. 12937. Pres. Ambrosio. Rel. Dolmetta.

Intermediazione finanziaria - Obblighi dell'intermediario - Azione di risoluzione dei singoli ordini di investimento - Inadempimento di non scarsa importanza

A fronte dell'inadempimento dell'intermediario degli obblighi imposti dalla normativa di legge e di regolamento Consob, l'investitore, contraente non inadempiente, ben può agire per la sola risoluzione dei singoli ordini di investimento nei quali il detto inadempimento si è consumato, fermo comunque restando il necessario riscontro che trattasi, in concreto, di inadempimento di non scarsa importanza rispetto all'ordine per il quale si è verificato.


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