Concussione: aumento delle pene per gli avvocati
Pubblicato il 25/05/17 09:03 [Doc.3106]
di Redazione IL CASO.it


DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa dei senatori PALMA, CALIENDO e CARDIELLO
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MARZO 2016

Modifiche agli articoli 317, 319-ter, 346 e 346-bis del codice penale
in materia di reati commessi in riferimento all’attività giudiziaria

Onorevoli Senatori. -- La lotta alla corruzione è, da tempo, tema di estremo rilievo sia a livello nazionale che internazionale, e intensa è l'azione avviata contro tale fenomeno.
In tale prospettiva, i Paesi industrializzati aderenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) hanno modificato, in maniera coordinata, la propria legislazione rendendo, così, perseguibile penalmente la corruzione di pubblici ufficiali stranieri in tutti i Paesi firmatari della convenzione.
Nell'azione di contrasto condotta a livello internazionale contro tale fenomeno criminale, nell'ambito del Consiglio d'Europa, è stato istituito il Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) -- di cui l'Italia fa parte dal 2007 -- organismo che, tra le altre raccomandazioni formulate, ha invitato il nostro Paese ad adottare efficaci politiche di prevenzione della corruzione e, tra queste, quella di un Piano nazionale anticorruzione ed a riferirne al Consiglio d'Europa il 31 gennaio 2011. Ciò al fine di evitare che la corruzione rischi di divenire ambientale ed endemica, con il rischio di determinare, nel tempo, una sorta di perversa abitudine alla corruttela ed a tutte le gravissime realtà ad essa connesse.
La riflessione sulle ripercussioni negative della corruzione per lo Stato e la consapevolezza dell'elevato disvalore sociale del fatto impongono la predisposizione costante di efficaci strategie di contrasto del fenomeno rispetto alle nuove manifestazioni ed alla evoluzione dei comportamenti corruttivi, influenzati anche dalla crescita e dallo sviluppo economico.
L'analisi e l'individuazione delle cause e delle diverse forme di manifestazione di tale dilagante forma di criminalità, la considerazione delle conseguenze della «corruzione» (intesa in senso ampio), in termini di costi, di sottrazione di risorse, di rinuncia ad opportunità e, più in generale, di effetti distorsivi per la stessa vita democratica del Paese, richiedono una reazione forte ed efficace delle istituzioni.
Evidentemente, sebbene siano stati compiuti passi significativi attraverso gli interventi legislativi degli ultimi anni -- soprattutto quelli adottati in attuazione delle norme internazionali sopra richiamate e da ultimo la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante, Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, e la legge 27 maggio 2015, n. 69, recante Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio --, la pericolosità sociale di questa forma di criminalità, spesso di difficile individuazione, la diffusività del fenomeno -- che ha, addirittura, determinato gli organismi internazionali ad equiparare tale tipologia di reati (quelli cioè riconducibili al fenomeno corruttivo) a quelli più gravi propri del crimine organizzato -- richiedono una più incisiva azione a livello normativo, oltre che su tutti gli altri fronti.
Il presente disegno di legge, recante modifiche agli articoli 317, 319-ter, 346 e 346-bis del codice penale -- riguardanti, rispettivamente, i reati di concussione, corruzione in atti giudiziari, millantato credito e traffico di influenze illecite -- rispettando l'impianto della cornice sanzionatoria (che per i primi due reati risulta da ultimo modificata dalla legge 27 maggio 2015, n. 69, Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio), introduce aggravanti di pena per i casi in cui la commissione dei suddetti reati avvenga da parte di coloro che svolgono la professione forense ovvero esercitano l'attività giurisdizionale.
La ulteriore differenziazione tra le sanzioni appare giustificata dalla necessità di rimarcare il diverso disvalore sociale della condotta di coloro che svolgono l'attività e le funzioni suindicate rispetto alle altre, in ragione delle diverse posizioni giuridiche ricoperte, laddove in tali casi, risulta maggiore l'aspettativa di affidabilità e di liceità delle condotte.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Modifica all'articolo 317 del codice penale)
1. All'articolo 317 del codice penale, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
«La pena prevista dal primo comma é aumentata fino alla metà se i fatti ivi previsti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giurisdizionali».
Art. 2.
(Modifica all'articolo 319-ter
del codice penale)
1. All'articolo 319-ter del codice penale, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
«Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate fino alla metà se i fatti ivi previsti sono commessi da un avvocato in relazione all'esercizio di attività forense».
Art. 3.
(Modifica all'articolo 346 del codice penale)
1. All'articolo 346 del codice penale, dopo il secondo comma é aggiunto il seguente:
«Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate fino alla metà se i fatti ivi previsti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giurisdizionale».
Art. 4.
(Modifica all'articolo 346-bis
del codice penale)
1. All'articolo 346-bis del codice penale, al quarto comma, dopo le parole: «altresì aumentate» sono inserite le seguenti: «fino alla metà».


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