Limitata operatività del tentativo obbligatorio di conciliazione in materia di energia e gas
Pubblicato il 25/05/17 13:22 [Doc.3109]
di Francesco Mainetti, Avvocato


Tribunale Roma, ordinanza, 25 maggio 2017 – Est. Picaro.

Tentativo obbligatorio di conciliazione – Controversie Energia e Gas – Operativo dal 1° gennaio 2017 per controversie promosse da clienti finali e dai Prosumer – Controversie promosse da gestori o distributori – Non operativo.

Il tentativo obbligatorio di conciliazione davanti al Servizio di conciliazione dell’AEEG (Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico), o davanti agli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie di cui alla delibera 209 del 5 maggio 2016 dell’AEEG - previsto dalla medesima delibera, emanata in attuazione dell’art. 2, comma 24, lett. b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, dell’art. 141, comma 6, lett. c), del Codice del Consumo e dell’art. 2.1 del TICO (costituente l’allegato A alla citata delibera) - dal 1° gennaio 2017 costituisce condizione di procedibilità delle azioni giudiziarie proposte dai clienti finali, o utenti, di gas alimentati in bassa pressione (persone fisiche o giuridiche che abbiano stipulato un contratto di fornitura per uso proprio di servizi dei settori regolati dall’AEEG) e dai prosumer (cioè coloro che sono allo stesso tempo produttori e consumatori di energia elettrica) nei confronti degli operatori o dei gestori (soggetti che esercitano i servizi nei settori regolati dalla suddetta Autorità), mentre è attualmente sospeso per le controversie promosse dagli operatori e dai gestori nei confronti dei clienti e dei prosumer (Avv. Francesco Mainetti) (riproduzione riservata)


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