Inefficacia delle dimissioni dell’intero collegio sindacale
Pubblicato il 29/05/17 05:36 [Doc.3120]
di Redazione IL CASO.it


Tribunale di Roma, 4 luglio 2016. Giudice Guido Romano.

Collegio sindacale – Dimissioni del sindaco – Efficacia immediata – Condizioni – Dimissioni dell’intero collegio sindacale – Effetti

Premesso che, onde non privare la società di un organo necessario previsto dalla legge, la rinunzia del sindaco all’incarico ha efficacia immediata solo nel caso in cui sia possibile integrare il collegio sindacale mediante la sostituzione ex lege del dimissionario con il supplente (cfr., ex plurimis, Trib. Roma, decreti 8 ottobre 2012 e 14 novembre 2012), nel caso in cui, per inerzia degli amministratori (ovvero dei sindaci che, nell’inerzia degli amministratori, potrebbero legittimamente provvedere alla convocazione dell’assemblea ex art. 2406, comma 1, c.c.), non siano adottate le decisioni assembleari indicate dall’art. 2401 c.c., la rinuncia all’ufficio dell’intero collegio sindacale non è idonea a produrre immediatamente l’effetto della sostituzione dei sindaci con i due supplenti dal momento che, in tale ipotesi, non si avrebbe costituzione di collegio sindacale con un minimo di tre componenti, come richiesto dall’art. 2397 c.c.


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