Del potere del socio di società a responsabilità limitata di convocare lâassemblea
Pubblicato il 29/05/17 05:36 [Doc.3121]
di Redazione IL CASO.it
Tribunale di Roma, 22 settembre 2016. Giudice Guido Romano.
Società â Esecuzione di delibere â Efficacia â Sospensione delle deliberazioni che continuano a manifestare una perdurante efficacia rispetto allâorganizzazione sociale in via non già di riflesso, ma di diretta incidenza sul funzionamento degli organi â Fattispecie in tema di nomina degli amministratori
Il termine «esecuzione» deve essere inteso come «efficacia» e, precisamente, come idoneità dellâatto alla produzione di effetti giuridici ulteriori rispetto a quelli attinenti alla sua esecuzione; così, il concetto di esecuzione, lungi dallâimplicare necessariamente unâattività di adeguamento dellâattività materiale della realtà fenomenica dellâatto giuridico, può essere semplicemente intesa come momento attuativo degli effetti dellâatto deliberativo.
In questa prospettiva, sono sospendibili le deliberazioni che continuano a manifestare una perdurante efficacia rispetto allâorganizzazione sociale in via non già di riflesso, ma di diretta incidenza sul funzionamento degli organi dellâente; in altre parole, la delibera di nomina degli amministratori, seppur eseguita già con l'insediamento dei nominati, è destinata a produrre i propri effetti per l'intero periodo di gestione della società da parte di quegli amministratori così designati, in considerazione di tutte le operazioni, vincolanti per la società stessa, che potranno essere decise ed attuate dai medesimi soggetti eletti.
Paralizzando lâefficacia della delibera impugnata con neutralizzazione degli effetti giuridici dellâatto di nomina, la sospensione evita che i nuovi soggetti nominati possano gestire la società nelle more dellâaccertamento dei vizi che afferiscono allâatto di nomina.
Società a responsabilità limitata â Facoltà dei soci di sottoporre argomenti alla discussione dell'assemblea dei soci â Potere di convocazione diretta dell'assemblea su quegli stessi argomenti
L'attribuzione, di cui allâart. 2479 c.c., ai soci di società a responsabilità limitata rappresentanti un terzo del capitale sociale, di sottoporre argomenti alla discussione dell'assemblea dei soci, comporta altresì, per via estensiva, il potere di convocazione diretta dell'assemblea su quegli stessi argomenti.
Società a responsabilità limitata - Convocazione dell'assemblea da parte di soci rappresentanti un terzo del capitale sociale â Potere demandato al solo organo gestorio
Il potere dei soci di società a responsabilità limitata rappresentanti un terzo del capitale sociale di convocare lâassemblea sussiste anche nel caso in cui lo statuto ne demanda la convocazione al solo organo gestorio, tenuto conto che la disposizione di cui allâart. 2479, comma 1, c.c. costituisce regola di garanzia inderogabile, e che il rinvio ivi previsto allâatto costitutivo per la disciplina dei âmodi di convocazione dellâassembleaâ appare piuttosto riferibile alle sole modalità di convocazione in senso stretto, in quanto destinate ad assicurare la tempestiva omunicazione degli argomenti da trattare (mezzo di comunicazione, termini, ecc.).
Società a responsabilità limitata - Convocazione dell'assemblea da parte di soci rappresentanti un terzo del capitale sociale â Inerzia dellâorgano di gestione â Rapporto tra il potere del socio e quello dellâamministratore
Il potere dei soci di società a responsabilità limitata rappresentanti un terzo del capitale sociale di convocare lâassemblea si riferisce al «caso di inerzia dellâorgano di gestione»; tale poter non è, pertanto, libero, ma condizionato, che trova il proprio presupposto legittimante nellâinerzia degli amministratori.
Deve dunque escludersi che il socio possa avvalersi del potere in argomento in contrasto con la legittima attività dellâamministratore, con la precisazione che, una volta che il socio abbia convocato, a seguito del comportamento omissivo dellâorgano gestorio, lâassemblea, gli amministratori non potranno procedere a revocare la convocazione medesima ovvero a convocare, in contrasto con quella convocata dal socio, una diversa assemblea.
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