Una motivazione impegnativa sul KIRPAN - Daniele Maffeis
Pubblicato il 30/05/17 19:28 [Doc.3127]
di Redazione IL CASO.it


La sentenza della Corte di cassazione penale (n. 24084 del 15 maggio 2017) suggerisce brevi considerazioni nella prospettiva del diritto antidiscriminatorio, in particolare per ciò che concerne l’accostamento, che si legge in motivazione, tra un dato della realtà - la sicurezza pubblica – ed una qualità personale – l’etnia e le convinzioni religiose -.

La sentenza conferma che integra reato la condotta consistente nel circolare per strada con un coltello di 18,5 centimetri di lunghezza (il kirpan).

Il dispositivo, condivisibile, è dunque nel senso che tutte le persone, compresi gli immigrati, devono rispettare le leggi del Paese.

La motivazione è tuttavia incentrata sui valori: la società multietnica, scrivono i giudici di legittimità, esige che l’<<immigrato (...) conform(...)i propri valori>> ai <<valori del mondo occidentale>> -.

Una motivazione così chiara e netta ed incentrata sui <<valori>> è impegnativa.

I valori, per il giurista, non è facile chiarire dove si collochino. Non sono regole, non sono principi, non sono convinzioni. Nella sentenza, essi sono evocati per affrontare un problema di liceità di una condotta corrispondente ad una convinzione religiosa.

Può dunque osservarsi che, dal punto di vista del diritto antidiscriminatorio, una società multietnica non esprime tanto valori comuni, quanto regole comuni, quelle codificate, da rispettare rigorosamente anche e proprio per garantire la pacifica convivenza di persone che nutrono convinzioni diverse e sovente confliggenti.

Nella prospettiva del diritto antidiscriminatorio, non dovrebbe importare a nessuno se Tizio veste fuxia, Caia copre il capo, Sempronio tifa Spal. Se gli importa, gli importa sul piano extra-giuridico.

Ora, una sentenza la cui motivazione è fondata su valori potrebbe essere domani utilizzata come un precedente apparentemente in termini, ma in realtà in casi molto diversi.

Oggi la stringa <<è (…) essenziale l’obbligo per l’immigrato di conformare i propri valori a quelli del mondo occidentale>> serve per statuire che non si gira per strada armati. Domani può servire a statuire che non si gira per strada con il velo, sebbene non integrale.

Quando leggiamo che <<la società multietnica è una necessità>> - storica bensì, ma ciò che è reale è razionale – <<non può portare alla formazione di arcipelaghi culturali confliggenti, a seconda delle etnie che la compongono, ostandovi l’unicità del tessuto culturale e giuridico del nostro paese, che individua la sicurezza pubblica come un bene da tutelare e, a tal fine, pone il divieto del porto di armi e di oggetti atti ad offendere>>, è istintiva una considerazione, nella prospettiva del diritto antidiscriminatorio: è vero che il <<divieto del porto di armi e di oggetti atti ad offendere>> risponde ad uno dei possibili modi di concepire la <<sicurezza pubblica>> - quello vigente oggi nel nostro Paese, donde l’esattezza del dispositivo della sentenza – ma non vero è quel che, ad una lettura un po’ svelta, si potrebbe ricavare tra le righe della motivazione - e che pure, certamente non corrisponde alla vera ratio decidendi - e così che ai Sikh, categoria di <<immigrati>> che avrebbero un’idea diversa di <sicurezza pubblica>>, in definitiva non interesserebbe in alcuna forma il rispetto della <<sicurezza pubblica>>.

È qui il profilo delicato che dipende dall’accostare un dato della realtà – la sicurezza pubblica - ad una qualità personale – il Sikh, poi l’immigrato -. È questa una sequenza logica che potrebbe dar luogo a schemi e categorie potenzialmente discriminatori.

Parafrasando la motivazione della sentenza, si può osservare che nella società multietnica le diverse etnie esprimono, eccome, culture confliggenti. Questi conflitti sono peraltro una cifra qualificante della nostra quotidianità e ciò che consente alle culture confliggenti di convivere sembra essere, non il conformare una cultura ad un’altra e i propri valori a quelli di altri, ma il rispetto rigoroso delle regole date di un ordinamento giuridico. Come girare per strada, senza lunghi coltelli.

DANIELE MAFFEIS


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