Lecita la confisca al liquidatore che mette in secondo piano lâerario
Pubblicato il 30/05/17 06:01 [Doc.3130]
di Redazione IL CASO.it
Per non incorrere nel reato di evasione fiscale, le ritenute devono essere versate entro la data di scadenza per la presentazione della relativa dichiarazione dei sostituti dâimposta
La Corte di cassazione, con provvedimento 23161/2017, statuisce che âLa responsabilità dei liquidatori scatta se e nella misura in cui essi, nel procedere ai pagamenti entro la data fissata per la dichiarazione annuale del sostituto d'imposta, abbiano soddisfatto crediti considerati di ordine inferiore dalla leggeâ.
Evoluzione processuale della vicenda
La vicenda trae origine dal sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, dei beni mobili e immobili del liquidatore di una società , in relazione allâomesso versamento di ritenute, reato per il quale lo stesso risulta indagato ai sensi dellâarticolo 10-bis del Dlgs 74/2000.
La Corte di cassazione aveva accolto il ricorso proposto dallâindagato avverso lâordinanza di rigetto dellâistanza di riesame, con la seguente motivazione: âLâart. 36 del d.p.r. 602/1973 stabilisce che i liquidatori dei soggetti allâimposta sul reddito delle persone giuridiche che non adempiono allâobbligo di pagare, con le attività della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori rispondono, in proprio, del pagamento delle imposte se non provano di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all'assegnazione di beni ai soci o associati, ovvero di avere soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari. La responsabilità delineata dalla norma quindi si configura se i soggetti preposti alla liquidazione distraggano l'attivo della società al fine del pagamento delle imposte e lo destinino a scopi differenti, ma non deriva, invece, dal mero adempimento fiscale, ponendo inoltre in evidenza l'irragionevolezza di una diversa lettura della norma che porterebbe alla illogica conseguenza della imposizione al liquidatore, da un lato, dell'obbligo di osservare un ordine gerarchico nell'assolvimento delle posizioni debitorie - tra le quali rientrano anche quelle fiscali - e, dall'altro, nella previsione di responsabilità nel caso in cui l'osservanza di tale criterio di riparto abbia comportato la non volontaria omissione del versamento delle ritenuteâ.
Il tribunale di Roma, quale giudice del rinvio, coinvolto a seguito del pronunciato provvedimento della Corte suprema, respinge lâistanza di riesame del sequestro preventivo proposta dalla parte che ricorre in Cassazione, tra gli altri, per i seguenti motivi:
violazione dellâarticolo 623, comma 1, lettera a) cpp, perché il giudice del rinvio non si è uniformato ai principi di diritto dettati dalla sentenza di annullamento
violazione dellâarticolo 623, comma 1, lettera a) cpp e correlate violazioni degli articoli 2489, commi 1 e 2, e 2495, commi 1 e 2, del codice civile, per non avere tenuto conto del fatto che compito del liquidatore è anche quello di compiere atti utili di gestione per la conservazione del patrimonio sociale in vista di una ripresa dellâattività aziendale.
Pronuncia della Cassazione
Nel rigettare il ricorso proposto dalla parte, la Corte premette che, a norma dellâarticolo 10-bis del Dlgs 74/2000, âè punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta, ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a centocinquantamila euro per ciascun periodo d'impostaâ.
Dal combinato disposto dellâarticolo 10-bis richiamato e dellâarticolo 36 del Dpr 602/1973, il tribunale di Roma, quale giudice del rinvio, ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris sul presupposto che i crediti tributari non potessero essere postergati ai crediti per attività di gestione aziendale (locazione delle sedi scolastiche e per attività formativa), rimarcando che le spese per la locazione superavano di per sé lâimporto dellâimposta evasa e che il termine di pagamento delle imposte era scaduto nel corso della gestione.
Ambito di ammissibilità del ricorso per cassazione
A norma dellâarticolo 628, comma 2, cpp, il provvedimento emesso dal giudice del rinvio può essere impugnato âsoltanto per motivi non riguardanti i punti già decisi dalla Corte di Cassazione ovvero nel caso in cui il giudice di rinvio non si sia uniformato alle questioni di diritto decise dalla Corteâ; tale norma è stata ritenuta dalla Corte costituzionale espressiva del principio della tendenziale irrevocabilità e incensurabilità delle decisioni della Corte di cassazione, che risponde alla finalità di evitare la perpetuazione dei giudizi e di conseguire quellâaccertamento definitivo che, realizzando lâinteresse fondamentale dellâordinamento alla certezza delle situazioni giuridiche, costituisce lo scopo stesso dellâattività giurisdizionale (cfr Corte costituzionale 136/1972, 21/1982 e 294/1995).
La norma in esame ha, dunque, la funzione di impedire che quanto deciso dalla Corte suprema venga rimesso in discussione attraverso lâimpugnazione della sentenza del giudice di rinvio.
Momento consumativo del reato
La condotta tipica del reato ipotizzato a carico del ricorrente prevede, quale termine di consumazione della condotta omissiva (rispetto allâimposta) e commissiva (rispetto alla distrazione dellâattivo), la data stabilita per la presentazione della dichiarazione annuale del sostituto di imposta, con la conseguenza che, col maturare di tale scadenza, si verifica lâevento dannoso per lâerario previsto dalla fattispecie penale.
Sicché la condotta omissiva, che ha per oggetto il versamento delle ritenute afferenti allâintero anno dâimposta, si protrae fino alla scadenza del citato termine, che coincide con la data di commissione del reato, mentre a nulla rileva il già verificatosi inadempimento agli effetti fiscali.
Il legislatore ha, in altre parole, considerato penalmente rilevanti non tanto le omissioni avvenute durante il periodo dâimposta quanto lâomesso versamento, in sede di dichiarazione annuale, delle ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti e, inoltre, ha richiesto la sussistenza del dolo generico, facendo salvi quei comportamenti originati da provata dimenticanza o da sola colpa.
Conclusivamente, i limiti posti alla responsabilità civile del liquidatore dallâarticolo 36 del Dpr 602/1973 non incidono sul momento consumativo del reato come determinato dalla norma incriminatrice.
Beni oggetto della confisca
In base allâarticolo 12-bis, del Dlgs 74/2000, ânel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dellâarticolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente decreto, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità , per un valore corrispondente a tale prezzo o profittoâ.
Si tratta di norma che prevede, in materia di reati tributari, la confisca per equivalente, per definizione concernente beni che non sono in rapporto di pertinenzialità con il reato.
Salvatore Tiralongo
pubblicato Venerdì 26 Maggio 2017
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