Recesso del socio di società di persone e legittimazione a richiederne lâiscrizione nel R.I. in via suppletiva
Pubblicato il 31/05/17 05:45 [Doc.3136]
di Redazione IL CASO.it
Socio che abbia comunicato il proprio recesso agli altri soci - Sua legittimazione a richiedere lâiscrizione del recesso ai sensi dellâart. 2190 c.c. - Sussistenza
Anche il socio receduto è legittimato a richiedere lâiscrizione del proprio recesso nel registro delle imprese in via suppletiva rispetto agli amministratori, una volta che abbia comunicato, con le modalità previste dalla legge, il proprio recesso agli altri soci. Anche in tale ipotesi infatti è utilizzabile la procedura dellâiscrizione di ufficio di cui allâart. 2190 c.c. atteso che la comunicazione di recesso del socio è immediatamente efficace (cfr. sul punto Cass. Civ., sez. I, 10/06/1999, n. 5732) nel momento in cui giunge a conoscenza, anche solo legale, degli altri soci, senza necessità di una verifica giudiziale sulla effettiva sussistenza della giusta causa di recesso.
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