Concessione abusiva di credito: il curatore non è legittimato ad agire contro la banca
Pubblicato il 03/06/17 19:21 [Doc.3153]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massime a cura dell’Avv. Edoardo STAUNOVO-POLACCO

Cassazione civile, sez. III, 2 maggio 2017, n. 11798. Pres. Spirito. Rel. Scoditti.

Fallimento – Azioni di massa - Abusiva concessione di credito che abbia danneggiato i creditori della società – Legittimazione del curatore – Esclusione

Non rientra fra le azioni di massa, che il Curatore può esercitare in rappresentanza di creditori concorsuali, l’azione risarcitoria per un’abusiva concessione di credito che abbia danneggiato i creditori della società poi fallita, trattandosi di azione ricollegabile alla previsione di cui all’art. 2395 c.c., e pertanto non attribuita al Curatore dalla norma dell’art. 146 secondo comma l.fall., che si riferisce alle diverse azioni di cui agli artt. 2394 bis e 2476 c.c.


Fallimento – Ricorso abusivo al credito – Concorso della banca con l’amministratore – Accertamento responsabilità penale – Necessità

La domanda risarcitoria del Curatore contro la banca quale concorrente dell’amministratore della società fallita, per ricorso abusivo al credito che abbia danneggiato la società, presuppone l’accertamento di una responsabilità penale concorrente dell’amministratore e del direttore della banca nella commissione del reato di cui all’art. 218 l.fall.


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