Responsabilità dei soci di S.r.l., elemento intenzionale e pagamenti preferenziali di debiti postergati
Pubblicato il 05/06/17 05:36 [Doc.3155]
di Redazione IL CASO.it


Tribunale dii Roma, 1 giugno 2016. Giudice Guido Romano.

Società a responsabilità limitata - Responsabilità dei soci che abbiano intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi – Comportamenti rilevanti

Nell’ambito della responsabilità dei soci che, ai sensi dell’art. 2476 c.c., abbiano intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi, devono ricomprendersi non solo le ipotesi in cui i soci abbiano un qualche potere decisionale in ordine al compimento di un determinato atto di gestione della società, ma anche quelle in cui abbiano intenzionalmente deciso o autorizzato tale atto, a prescindere dal fatto che ciò sia avvenuto in forza di un potere loro attribuito per legge o per statuto ovvero semplicemente di fatto ed anche solo in via occasionale e dunque anche nei casi in cui vi sia un impulso che il socio abbia comunque dato a livello decisionale al di fuori di formali procedimenti di decisione o di autorizzazione.

A tal fine, dovranno essere prese in considerazione tutte quelle manifestazioni di volontà espresse dai soci anche in forme non istituzionali e meramente ufficiose, ma tali in ogni caso da evidenziare l’ingerenza o anche l’influenza effettiva spiegata da costoro sugli amministratori, fermo restando che la condotta del socio può anche esplicarsi nel voto espresso nell’assemblea ovvero nel consenso manifestato alle decisioni assunte mediante consultazione scritta.


Società a responsabilità limitata - Responsabilità dei soci che abbiano intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi – Individuazione dell’elemento psicologico – Intenzionalità del decidere - Correttezza e buona fede

Nell’individuazione dell’elemento psicologico della responsabilità dei soci di cui all’art. 2476 c.c., nella parte in cui richiede l’azione intenzionale dei medesimi, non è condivisibile l’interpretazione restrittiva per cui sarebbe richiesta l’intenzionalità dell’eventus damni, così da limitare l’applicazione della norma al solo caso in cui il socio abbia agito con dolo specifico, ossia con la coscienza e volontà di arrecare danno alla società, agli altri soci o ai terzi, apparendo preferibile la tesi che da rilievo all’intenzionalità del decidere.

Deva dunque trattarsi di atti o comportamenti posti in essere dai soci nella fase decisionale anche fuori dalle incombenze formalmente previste per legge o per statuto e tali da supportare intenzionalmente l'azione illegittima e dannosa poi posta in essere dagli amministratori; è inoltre sufficiente che vi sia la consapevolezza, frutto di conoscenza o di esigibile conoscibilità dell'antigiuridicità dell'atto e che, nonostante ciò, costui partecipi alla fase decisionale finalizzata al successivo compimento di quell'atto da parte dell'amministratore.

A tal riguardo, l'antigiuridicità dell'atto viene a configurarsi non solo quando l'atto deciso è contrario alla legge o all'atto costitutivo della società, ma anche quando l'atto, pur se di per sé lecito, è esercitato in modo abusivo, cioè con una finalità non riconducibile allo scopo pratico posto a fondamento del contratto sociale.

Oltre che al rispetto della legge e del principio generale del neminem laedere, i soci sono, pertanto, pur sempre tenuti ad osservare i doveri di correttezza e buona fede nei confronti della società, degli altri soci e dei terzi, dovendo quindi evitare di compiere o di concorrere a compiere un atto che, se pur astrattamente lecito, possa di fatto risultare dannoso per gli altri soci e nel contempo essere privo di un vantaggio apprezzabile per la società.

Spunti in tal senso si possono ricavare dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., sez. I, 12 dicembre 2005, n. 27387; Cass., sez. I, 11 giugno 2003, n. 9353) che, seppur elaborata in materia di impugnazione di delibere di società per azioni, evidenzia un principio di fondo di generale applicazione in ordine alla buona fede in senso oggettivo (art. 1375 c.c.), alla cui osservanza deve essere improntata l'esecuzione del contratto di società; se è previsto ex art. 1375 c.c. che il contratto deve essere eseguito in buona fede, è allora evidente che tutte le determinazioni e decisioni dei soci, assunte formalmente o informalmente durante lo svolgimento del rapporto associativo, debbono essere considerate come veri e propri atti di esecuzione e devono conseguentemente essere valutate nell'ottica della tendenziale migliore attuazione del contratto sociale. Dunque, ai fini che qui rilevano, è da considerare antigiuridico anche un atto che in concreto si presenti espressione dell'inosservanza dell'obbligo di fedeltà allo scopo sociale e/o del dovere di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto sociale.


Finanziamenti dei soci - Rimborso – Postergazione – Dovere dell’amministratore di eccepire la condizione di inesigibilità del credito derivante dalla postergazione

In presenza dei presupposti di postergazione di cui al comma 2 dell'art. 2467 c.c., gli amministratori sono tenuti ad eccepire al socio richiedente il rimborso del finanziamento la condizione di inesigibilità del credito derivante dalla postergazione.


Finanziamenti dei soci - Rimborso – Postergazione – Dovere dell’amministratore di eccepire la condizione di inesigibilità del credito derivante dalla postergazione – Responsabilità dell’amministratore

L'amministratore di una società di capitale risponde della restituzione di un finanziamento e, dunque, del pagamento relativo ad un debito della società nel caso in cui egli abbia proceduto al rimborso di un credito da egli stesso vantato nei confronti della società (e sempre che non si tratti di un credito relativo al compenso "congruo" dell'amministratore medesimo), oltre che nel caso in cui egli abbia proceduto alla restituzione di un finanziamento del socio, anche nei casi in cui sarebbe stato suo onere eccepire la postergazione ai sensi dell'art. 2467.


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