Cancellazione della società dal registro imprese e prova contraria
Pubblicato il 04/06/17 12:42 [Doc.3156]
di Redazione IL CASO.it


Tribunale di Verona, 20 febbraio 2017. Giudice Vaccari.

Cancellazione della cancellazione di una società dal registro delle imprese – Prova della prosecuzione dell’attività gestoria – Necessità dello svolgimento di una attività economico – operativa - Sussistenza – Possibilità di riconoscere analogo carattere ad iniziative giudiziali di tutela di credito della società assunte dopo la sua cancellazione - Esclusione

La prova contraria necessaria a superare l’effetto di pubblicità costitutiva determinato dall’iscrizione della cancellazione della società dal registro delle imprese deve vertere su un fatto dinamico, ovvero su circostanze che acclarino che la società ha continuato ad operare - e dunque ad esistere - pur dopo l’avvenuta cancellazione dal registro.

Il requisito della prosecuzione dell’attività non può però che consistere nello svolgimento di un’attività economico-operativa, funzionale alla realizzazione dell’oggetto sociale, poiché solo da esso è possibile desumere che, di fatto, la società cancellata in realtà non ha cessato di svolgere la sua attività di impresa.

Non può quindi riconoscersi analogo carattere ad iniziative giudiziali di tutela di credito della società assunte dopo la sua cancellazione e nemmeno alla costituzione in giudizi promossi ab origine, ossia prima della cancellazione, nei confronti della società poi cancellata.


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