Memoria istruttoria integrativa di altra presentata in precedenza ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.
Pubblicato il 12/06/17 05:36 [Doc.3196]
di Redazione IL CASO.it


Tribunale di Mantova. 30 maggio 2017. Giudice Mauro Pietro Bernardi.

Processo civile - Deposito di memoria istruttoria integrativa di altra presentata in precedenza ai sensi dell’art. 183 VI co. n. 2 c.p.c. – Inammissibilità per consumazione del potere della parte

L’avvenuto deposito della memoria istruttoria prevista dall’art. 183 VI co. n. 2 c.p.c. determina la consumazione del potere riconosciuto alla parte sicché è inammissibile il deposito di ulteriore memoria integrativa benché avvenuto nel rispetto dei termini previsti da tale disposizione.


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