Nullità della clausola degli interessi e prova del credito
Pubblicato il 12/06/17 05:36 [Doc.3197]
di Redazione IL CASO.it


Cassazione civile sez. VI 25 maggio 2017, n. 13258. Pres. Campanile. Rel. Falabella.

Segnalazione e massime a cura dell’ Avv. Debora Spinelli

Contratti bancari - Rapporto di conto corrente – Opposizione a decreto ingiuntivo – Approvazione tacita dell’estratto conto- Estensione alla validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti- Non sussiste

Contratti bancari - Rapporto di conto corrente – Opposizione a decreto ingiuntivo - Onere della prova a carico della banca – Obbligo di produzione integrale degli estratti conto da parte della banca- Sussiste

Contratti bancari- Opposizione a decreto ingiuntivo- Onere della prova a carico della Banca- Onere di conservazione delle scritture contabili oltre dieci anni- Sussiste

Contratti bancari- Pattuizione di interessi non dovuti- Presunzione di avvenuta applicazione della clausola invalida nel periodo non documentato dagli estratti conto in assenza di prova contraria da parte della banca- Sussiste


L’approvazione degli estratti conto non implica l'insussistenza di addebiti illegittimi da parte della banca. Come è noto, infatti, l'approvazione tacita dell'estratto di conto corrente non si estende alla validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti, ma ha la funzione di certificare la verità storica dei dati riportati nel conto.

Nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione relativa agli interessi a carico del correntista, la banca ha l’onere di produrre gli estratti a partire dall’apertura di conto, né essa banca può sottrarsi all’assolvimento di tale onere invocando l’insussistenza dell’obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni, perché non si può confondere l’onere di conservazione della documentazione contabile con quello di prova del proprio credito.

Soltanto la produzione degli estratti conto a partire dall’apertura del conto corrente consente di determinare il credito della banca. Allo stesso risultato non si può pervenire con la prova del saldo, comprensivo di capitali ed interessi, al momento della chiusura del conto. Infatti, tale saldo non solo non consente di conoscere quali addebiti, nell’ultimo periodo di contabilizzazione, siano dovuti ad operazioni passive per il cliente e quali alla capitalizzazione degli interessi, ma esso a sua volta discende da una base di computo che è il risultato di precedenti capitalizzazioni degli interessi.

Una volta accertata la pattuizione di interessi non dovuti, il giudice di merito non può ritenere che la disposizione contrattuale non abbia trovato applicazione nel periodo non documentato dagli estratti conto, salvo che la banca non alleghi e non provi il fatto modificativo o estintivo che determini la caducazione, totale o parziale, della disposizione sessa o comunque la sopravvenuta sua inettitudine a regolamentare il rapporto in conformità di quanto in essa prescritto.


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