Trasformazione in società semplice: minusvalenze fiscalmente irrilevanti
Pubblicato il 12/06/17 08:15 [Doc.3204]
di Redazione IL CASO.it


La soluzione è coerente con quanto previsto dal Tuir per le ipotesi di assegnazione dei beni ai soci o di destinazione degli stessi a finalità estranee all’esercizio dell’impresa

Non è possibile utilizzare la minusvalenza sugli immobili realizzata in sede di trasformazione agevolata, per ridurre l’importo delle plusvalenze generate dalle assegnazioni agevolate, sulle quali è applicabile l’imposta sostitutiva prevista dall’articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 208/2015.
È questo il principio che emerge dalla risoluzione 66/E dell’8 giugno 2017.

La questione sorge a seguito della presentazione di una istanza d’interpello da parte di una società immobiliare, che riferisce di aver assegnato ai propri soci parte dei fabbricati detenuti (beneficiando della disciplina agevolativa prevista dall’articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 208/2015) e di essersi, nello stesso giorno, trasformata in società semplice.
Tramite queste due operazioni, l’impresa realizza una plusvalenza dall’assegnazione degli immobili e una minusvalenza dalla trasformazione societaria.
Dal momento che le perdite generate sono superiori agli utili, l’istante ritiene corretto dedurre la minusvalenza dall’imposta sostituiva dovuta per la plusvalenza maturata.

In linea con le argomentazioni contenute in precedenti documenti di prassi (cfr ex plurimis, circolare 37/2016), l’Agenzia ha ribadito che la minusvalenza che si genera per effetto dell’assegnazione di beni diversi da quelli merce non assume rilevanza ai fini della determinazione del reddito d’impresa.
Tale convincimento trova la sua ragion d’essere nella previsione normativa contenuta nel comma 1 dell’articolo 101 del Tuir, secondo cui, in tema di rilevanza fiscale, “Le minusvalenze dei beni relativi all’impresa, diversi da quelli indicati negli articoli 85, comma 1, e 87, determinate con gli stessi criteri stabiliti per la determinazione delle plusvalenze, sono deducibili se sono realizzate ai sensi dell’articolo 86, commi 1, lettere a) e b), e 2” del medesimo Testo unico.
Il richiamo alle sole lettere a) e b) consente la deducibilità unicamente nei casi di:
cessione a titolo oneroso dei “beni merce”
risarcimento per la perdita o il danneggiamento dei medesimi beni.
Il legislatore fiscale, quindi, non ha inteso estendere la facoltà di dedurre la minusvalenza anche alle ipotesi contenute nella successiva lettera c), vale a dire ai casi di assegnazione di beni ai soci o di destinazione degli stessi a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.
Ne consegue che, in via ordinaria, la minusvalenza che si genera per effetto dell’assegnazione di beni diversi da quelli merce non assume rilevanza ai fini Ires e, pertanto, allo stesso modo la minusvalenza realizzata in sede di assegnazione agevolata non può essere portata in abbattimento della base imponibile dell’imposta sostitutiva.

Va da sé che anche i beni diversi da quelli merce delle società immobiliari di gestione che fuoriescono dal regime d’impresa, tramite l’istituto della trasformazione in società semplice, devono essere ricondotti nel novero dei beni destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, individuati dalla lettera c) del comma 1 dell’articolo 86 del Tuir.
Pertanto, in coerenza con quanto previsto per i casi di assegnazione dei beni ai soci, la risoluzione in esame precisa che, anche in sede di trasformazione agevolata in società semplice, la minusvalenza realizzata sugli immobili non assume rilevanza fiscale.
Massimiliano Tridico
pubblicato Giovedì 8 Giugno 2017


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