La società tra professionisti (tra commercialisti e dipendenti) non è assoggettabile a fallimento.
Pubblicato il 12/06/17 10:42 [Doc.3211]
di Astorre Mancini, Avvocato del Foro di Rimini, Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Fallimentare all'Università degli Studi di Milano - Bicocca


Tribunale di Forlì – 25 maggio 2017 – pres. est. dr.ssa Barbara Vacca

Malgrado il superamento delle soglie relative ai limiti dimensionali, non è assoggettabile a fallimento la società tra professionisti (S.t.p.) costituita ai sensi della l. 12 novembre 2011 n.183 per l’esercizio in via esclusiva di attività professionale - nel caso specifico di commercialista con iscrizione nell’apposita sezione dell’albo - e che abbia effettivamente svolto in via esclusiva detta attività professionale, non potendo essere assimilata alle altre società commerciali, non esercitando un’attività di carattere commerciale e non rivestendo dunque la qualità di imprenditore.

(Fattispecie di società tra socio commercialista e soci/dipendenti con mansione di ausiliari in possesso di qualità tecniche; il Tribunale di Forlì perviene alla decisione osservando peraltro che “la legge n.183/2011 ed il successivo regolamento di attuazione con d.m. 34/2013 non dettano alcuna specifica disposizione in merito all’assoggettabilità o meno al fallimento delle società tra professionisti, a differenza di quanto invece espressamente previsto dalla successiva l. 247/2012 che, in relazione alla professione forense, ne esclude l’assoggettabilità al fallimento proprio in considerazione del fatto che quest’ultima non costituisce attività d’impresa, principio richiamato nella delega al Governo che, mutatis mutandis, può essere certamente applicato anche alla società tra professionisti organizzati in ordini”)

Non constano precedenti in termini.


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