Il bene pignorato non è del custode anche se è lui a incassare la pigione
Pubblicato il 15/06/17 05:49 [Doc.3221]
di Redazione IL CASO.it
Lâimmobile è affidato a un terzo affinché ne curi la conservazione e lâamministrazione ordinaria. Questi sono gli unici poteri dellâincaricato, nessuna conseguenza sul diritto di proprietÃ
Il proprietario di un immobile pignorato ha lâobbligo di dichiarare i relativi canoni di locazione anche nel caso in cui sia stato nominato un custode che percepisce gli affitti.
La Commissione tributaria provinciale di Cremona, con la sentenza 27/2017, richiamando altre pronunce della Corte di cassazione, ha affermato che, in caso di pignoramento, lâonere tributario grava sempre sul proprietario, in quanto tale reddito concorre al soddisfacimento dei debiti.
Vicenda processuale
La controversia riguarda lâimpugnazione di un avviso di accertamento, relativo allâanno 2010, con cui lâAgenzia delle Entrate ha determinato una maggiore imposta Irpef dovuta, oltre a sanzioni e interessi per ommessa dichiarazione di redditi derivanti dalla locazione di immobili.
Il ricorrente ha contestato lâavviso di accertamento sostenendo che i predetti canoni non andavano dichiarati in quanto non percepiti dal proprietario-contribuente atteso che gli immobili locati erano pignorati e gli affitti venivano incassati dal custode.
La Commissione tributaria provinciale ha rigettato le difese di parte e confermato la legittimità dei presupposti dellâatto impugnato.
I giudici hanno affermato che la circostanza che il custode percepisca i canoni dei contratti di locazione degli immobili pignorati non esclude lâobbligo di dichiarazione e pagamento dellâIrpef relativa a detti importi da parte del proprietario.
Nella motivazione, la Ctp richiama alcune pronunce della Cassazione secondo cui, in caso di pignoramento, lâonere tributario grava sempre sul proprietario âil quale del resto si giova del reddito del bene (anche quando non lo utilizza direttamente) in quanto tale reddito concorre al soddisfacimento dei debitiâ (Cassazione, sentenze 5736/2013 e 20768/2006).
Osservazioni
La sentenza in commento presenta profili di interesse relativi allâobbligo di dichiarazione di canoni di locazione nel caso in cui non siano percepiti dal titolare dellâimmobile; il caso più frequente è quello di omessa dichiarazione per morosità del conduttore.
Ai fini dellâimposte sui redditi, il comma 1, dellâarticolo 26 del Dpr 917/1986, stabilisce che i redditi fondiari, compresi quelli di locazione, concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà , enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale.
La norma richiamata, a seguito della integrazione apportata con lâarticolo 8, comma 5, della legge 431/1998, dispone, inoltre, che âI redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttoreâ.
La Corte di cassazione, con sentenza n. 21621/2015, ha affrontato, sotto il profilo delle imposte sui redditi e dellâimposta sul valore aggiunto, la tematica della rilevanza o meno fiscale dei canoni maturati in capo a un imprenditore in forza di un contratto di locazione di un fabbricato non abitativo non riscossi nellâanno di maturazione a causa della morosità . In particolare, la Corte suprema, richiamando le citate norme del Tuir, ha precisato che âper il reddito da locazione non è richiesta, ai fini della imponibilità del canone, la materiale percezione del provento. Dunque, il relativo canone va dichiarato, ancorché non percepito, nella misura in cui risulta dal contratto di locazione fino a quando non intervenga una causa di risoluzione del contratto medesimoâ.
Il caso in esame riguarda immobili pignorati, per i quali il soggetto che ne è titolare non incassa materialmente i canoni, che vengono invece riscossi dal custode, nominato dal tribunale ai sensi dellâarticolo 559 del codice di procedura civile.
Occorre evidenziare che, in caso di pignoramento, lâarticolo 65 del codice di procedura civile individua le funzioni del custode nella conservazione e nellâamministrazione dei beni pignorati, riferendosi sia alle attività di conservazione materiale del bene affidatogli sia alla sua gestione per mantenere lâutilità economica e acquisire i frutti. Al custode, pertanto, spettano ex lege i poteri inerenti alla conservazione e allâamministrazione ordinaria del bene, con lâespressa eccezione della concessione del bene in locazione, che è sempre soggetta allâautorizzazione del giudice (articolo 560, comma 2 cpc), risultando altrimenti inopponibile ai creditori e allâacquirente.
Difatti, la custodia ha un carattere strettamente conservativo e, ai sensi dellâarticolo 560 cpc, al debitore o al terzo nominato custode âè fatto divieto di dare in locazione lâimmobile pignorato se non autorizzati dal giudice dellâesecuzioneâ.
Nel caso di affitto, le somme percepite a tale titolo dal custode vanno comunque a beneficio del proprietario dellâimmobile, in quanto riscosse per soddisfare i creditori e il fatto che per il locatore lâincasso sia solo âvirtualeâ in realtà non esclude la constatazione che lo stesso sia reale e a suo vantaggio, tantâè che con quegli importi questi riduce lâimporto di propri debiti verso terzi, sia pur a seguito di procedure giudiziarie esecutive.
In senso conforme alla pronuncia in commento si è già espressa anche la Commissione tributaria regionale di Milano che, con la sentenza 1277/2016, in accoglimento dellâappello dellâufficio, ha affermato che il il pignoramento comporta lâindisponibilità e la separazione del bene pignorato dal restante patrimonio del soggetto sottoposto alla procedura, bene che resta come proprietà del soggetto, ma diviene indisponibile. Per i giudici milanesi, il reddito fondiario deve, in ogni caso, essere dichiarato, rilevando il momento formativo piuttosto che quello percettivo e ciò ai sensi del richiamato articolo 26 del Dpr 917/1986.
Al riguardo, la Corte di cassazione, con la sentenza 5736/2013 (citata dai giudici della Ctp di Cremona), resa in materia di Ici, ha affermato il principio che âle conseguenze giuridiche derivanti dallâesecuzione della formalità del pignoramento immobiliare â costituite dai particolari obblighi e divieti imposti al proprietario del cespite non escludono la applicazione a suo carico dellâIci in quanto il presupposto impositivo viene a mancare (rectius, a migrare nella sfera giuridica dell'assegnatario) soltanto allâatto dellâemissione del decreto di trasferimento del bene; e non si trasferisce medio tempore in capo al custode giudiziale di cui allâart. 559 c.p.c..â.
La decisione della Commissione tributaria provinciale in commento è in linea con la risoluzione dellâAgenzia delle Entrate 158/2005, secondo cui âPer quanto attiene, infine, alle imposte sui redditi, in coerenza con quanto sopra osservato in ordine alla qualificazione dell'attività del custode giudiziario, si ritiene che il presupposto impositivo (possesso di redditi fondiari o d'impresa in base agli importi ed alle scadenze contrattuali) si realizzi in capo ai proprietari dei fabbricati e non già in capo al custode giudiziarioâ.
Nel documento di prassi viene ribadito che il pignoramento e lâaffidamento in custodia dei beni in questione non determinano alcuna modificazione nella titolarità del diritto di proprietà degli stessi (âla circostanza che tali beni siano sottoposti a custodia, infatti, implica soltanto che al debitore è impedito di disporre dei beni stessi e dei frutti che derivano dal loro godimento, senza che detti cespiti fuoriescano dal suo patrimonio giuridicoâ) e che il custode giudiziario agisce sostanzialmente pur sempre in sostituzione del debitore. Pertanto, conclude affermando che, per quanto attiene alle imposte sui redditi, il presupposto impositivo, ossia il possesso di redditi fondiari o dâimpresa in base agli importi e alle scadenze contrattuali, si realizza in capo ai proprietari dei fabbricati e non già in capo al custode giudiziario.
Filomena Scarano
pubblicato Martedì 13 Giugno 2017
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