Corte UE: sì alla mediazione obbligatoria ma non allâobbligo di assistenza dellâavvocato
Pubblicato il 15/06/17 09:06 [Doc.3230]
di Redazione IL CASO.it
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione), 14 giugno 2017. Causa C-75/16
Rinvio pregiudiziale â Tutela dei consumatori â Procedure di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) â Direttiva 2008/52/CE â Direttiva 2013/11/UE â Articolo 3, paragrafo 2 â Opposizione proposta da consumatori nellâambito di un procedimento per ingiunzione di pagamento promosso da un istituto di credito â Diritto di accesso alla giustizia â Normativa nazionale che prevede il ricorso obbligatorio a una procedura di mediazione â Obbligo di essere assistito da un avvocato â Condizione di procedibilità del ricorso giurisdizionale
La direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sullâADR per i consumatori), devâessere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che prevede il ricorso a una procedura di mediazione, nelle controversie indicate allâarticolo 2, paragrafo 1, di tale direttiva, come condizione di procedibilità della domanda giudiziale relativa a queste medesime controversie, purché un requisito siffatto non impedisca alle parti di esercitare il loro diritto di accesso al sistema giudiziario.
La medesima direttiva devâessere invece interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, la quale prevede che, nellâambito di una mediazione siffatta, i consumatori debbano essere assistiti da un avvocato e possano ritirarsi da una procedura di mediazione solo se dimostrano lâesistenza di un giustificato motivo a sostegno di tale decisione.
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