Il decreto conti pubblici è legge: tante le conferme e molte le novità
Pubblicato il 16/06/17 08:13 [Doc.3236]
di Redazione IL CASO.it


Dalla nuova procedura di collaborazione rafforzata per le società non residenti all’introduzione degli indici di affidabilità fiscale: sono numerose le “new entry” in ambito tributario

Il Senato ha dato il via libera definitivo al disegno di legge di conversione del Dl 50/2017, contenente “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”. L’Assemblea di palazzo Madama ha confermato le significative modifiche apportate al testo originario del decreto nel primo esame presso la Camera dei deputati; modifiche che hanno interessato anche le disposizioni di natura tributaria.
Di seguito, una sintesi delle sole “novelle” registrate durante il passaggio parlamentare. Pertanto, per una visione d’insieme dei contenuti tributari del decreto legge, si rinvia a quanto già illustrato in “Decreto-legge conti pubblici: in arrivo molte novità fiscali”.

Disposizioni per il contrasto all’evasione fiscale (articolo 1)
Split payment
Più di una le modifiche alle disposizioni che hanno esteso l’ambito applicativo dello split payment a tutte le operazioni (prestazioni di servizi e cessioni di beni) effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto consolidato pubblicato dall’Istat nonché di altri soggetti considerati ad “alta affidabilità fiscale”. In particolare, viene previsto che:
a richiesta dei cedenti o dei prestatori, i cessionari o i committenti devono rilasciare un documento che attesti la loro riconducibilità ai soggetti cui si applicano le norme sullo split payment. I cedenti e i prestatori, in possesso della predetta attestazione, devono applicare tale modalità di versamento dell’Iva
dall’applicazione delle norme sulla scissione dei pagamenti vengono esclusi gli enti pubblici gestori di demanio collettivo, limitatamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi afferenti alla gestione dei diritti collettivi di uso civico
per consentirne un’erogazione più rapida, a partire dal 1° gennaio 2018, i rimborsi da conto fiscale per i soggetti passivi Iva a cui si applica lo split payment sono pagati direttamente dall’agente della riscossione con fondi dell’Agenzia delle entrate.
Iva
Introdotta una disposizione interpretativa dell’articolo 12, Dpr 633/1972 (che regola il trattamento Iva delle cessioni e prestazioni accessorie, prevedendo che alle stesse si applica il medesimo regime previsto per l’operazione principale). Viene stabilito che le disposizioni dell’articolo 12 si interpretano nel senso che esse si applicano alle prestazioni di trasporto di veicoli al seguito di passeggeri in quanto accessorie rispetto alle prestazioni principali di trasporto di persone, assoggettate a Iva alle aliquote ridotte del 5% (prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante mezzi di trasporto abilitati a eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare) e del 10% (prestazioni di trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito), nonché, fino al 31 dicembre 2016, esenti da imposta (prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante veicoli da piazza).

Viene affidato a un decreto del Mef il compito di estendere le disposizioni sulla solidarietà nel pagamento dell’Iva (articolo 60-bis, Dpr 633/1972) anche al settore dei combustibili per autotrazione.

Procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata (articolo 1-bis )
La nuova procedura è rivolta alle società e agli enti di ogni tipo, non residenti in Italia, che appartengono a gruppi multinazionali con ricavi consolidati superiori a 1 miliardo di euro annui e che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi in Italia per un ammontare superiore a 50 milioni di euro annui avvalendosi del supporto di società residenti o di stabili organizzazioni in Italia di società non residenti, appartenenti al medesimo gruppo societario.
Attraverso questa nuova procedura collaborativa, tali società possono definire i debiti tributari dell’eventuale stabile organizzazione presente in Italia. In particolare, i soggetti interessati possono chiedere all’Agenzia delle Entrate una valutazione circa la sussistenza dei requisiti che configurano la stabile organizzazione mediante un’istanza finalizzata all’accesso al regime dell’adempimento collaborativo. Qualora ne constati la sussistenza, l’Agenzia, con riferimento ai periodi d’imposta per i quali sono scaduti i termini di presentazione delle dichiarazioni, trasmette alla società un invito per definire, in contraddittorio, i debiti tributari della stabile organizzazione.
Nei confronti delle società che, versando le somme dovute, decidono di estinguere i debiti tributari della stabile organizzazione, le sanzioni amministrative sono ridotte alla metà e il reato di omessa dichiarazione non è punibile.
Esse, inoltre, a prescindere dall’ammontare del volume di affari o dei ricavi della stabile organizzazione, possono, in presenza degli altri requisiti di legge, accedere al regime dell’adempimento collaborativo.
Non possono avvalersi della nuova procedura le società che abbiano avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni e verifiche o dell’inizio di qualunque attività di controllo amministrativo o dell’avvio di procedimenti penali.
Con un successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate saranno definite le modalità di attuazione della nuova procedura.

Modifiche alla disciplina della voluntary disclosure (articolo 1-ter)
Apportati alcuni “ritocchi” alla disciplina della riapertura dei termini della collaborazione volontaria (articolo 5-octies, Dl 167/1990):
si prevede, innanzitutto che, se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo, la disciplina del credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero (articolo 165, Tuir) si applica anche in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all’estero nella dichiarazione presentata. Tale disciplina vale pure per gli inviti a comparire, gli atti di accertamento con adesione e gli atti sanzionatori emanati in virtù della precedente voluntary disclosure, purché non definiti al momento di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 50/2017; in ogni caso, le imposte già pagate non sono rimborsabili
si estende l’esonero dagli obblighi dichiarativi anche con riferimento all’Ivie e all’Ivafe
si stabilisce che il regime sanzionatorio (articolo 5-octies, comma 1, lettera g) non si applica al caso di mancato o insufficiente versamento spontaneo delle somme dovute, bensì all’ipotesi in cui non si provveda spontaneamente al versamento nei termini di legge
vengono modificate le conseguenze dell’insufficiente versamento delle somme dovute. Fatto salvo il recupero delle stesse da parte dell’Agenzia delle Entrate, esso avviene non più sull’ammontare calcolato secondo quanto previsto per il mancato versamento, ma recuperando quanto dovuto a titolo di imposte, ritenute, contributi, interessi e sanzioni in base all’istanza di collaborazione originariamente presentata, ferma restando la maggiorazione del 10%. In tal caso, peraltro, l’importo delle somme dovute non può essere comunque superiore a quello determinato per l’ipotesi di mancato spontaneo versamento nei termini.

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