Corte Ue: esente da Iva la cessione di un mezzo nuovo di trasporto
Pubblicato il 16/06/17 08:16 [Doc.3238]
di Redazione IL CASO.it
La controversia prende le mosse dal rifiuto dellâAmministrazione doganale portoghese di accordare il beneficio in relazione a un'automobile che è stata trasferita in Spagna dallâacquirente
La domanda di pronuncia pregiudiziale, di cui è investita la Corte, verte sullâinterpretazione dellâarticolo 138, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio europeo in materia di imposta sul valore aggiunto. Le questioni pregiudiziali fanno riferimento a una controversia tra una società stabilita in Portogallo, parte ricorrente, e lâAmministrazione fiscale doganale in relazione al rifiuto da parte della Amministrazione di accordare il beneficio dellâesenzione dallâIva con riferimento alla cessione di un automobile nuova trasportata in Spagna dal suo acquirente.
Il procedimento principale
La società ricorrente, attiva nel commercio di autoveicoli in Portogallo, ha ricevuto richiesta di documentazione tecnica per completare il fascicolo di vendita di una vettura. A seguito del mancato riscontro dellâindirizzo indicato nel documento di vendita da parte dellâacquirente che in quello per il rilascio di una targa turistica il giudice del rinvio propendeva per una immatricolazione provvisoria, con termine di validità semestrale di cui soltanto i non residenti abituali in Spagna possono beneficiarne. Successivamente veniva presentata una richiesta di annullamento della dichiarazione doganale accolta dalle autorità portoghesi e a seguito della quale veniva disposta la liquidazione dellâIva dovuta sulla vendita del veicolo
La società ricorrente era oggetto di un controllo interno parziale con riguardo allâIva con tanto di relazione scritta nella quale si concludeva che la vendita del veicolo non rientrava nel regime di esenzione prevista dalla normativa nazionale. Di conseguenza è scaturita una liquidazione complementare dellâimposta sul valore aggiunto, anche per la quota interessi, a cui la società ricorrente si è opposta attraverso una domanda di annullamento degli atti di liquidazione dellâimposta e degli interessi. In una tale circostanza il giudice del rinvio decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre le seguenti questioni pregiudiziali ai giudici della Corte di giustizia europea.
Le questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio nella questione pregiudiziale chiede nella sostanza se, nel contesto di una cessione intracomunitaria di un veicolo nuovo, uno Stato membro sia autorizzato a subordinare lâesenzione dallâimposta sul valore aggiunto alla condizione che lâacquirente sia stabilito o domiciliato nello Stato membro di destinazione del veicolo. In secondo luogo, a negare lâesenzione Iva allorché al veicolo sia stata rilasciata unicamente una targa turistica e temporanea nello Stato membro di destinazione. In ultimo, ad esigere il pagamento dellâIva dal venditore del veicolo in circostanze che potrebbero indicare che lâacquirente potrebbe avere commesso una frode allâIva, senza dimostrare che il venditore abbia cooperato con lâacquirente per eludere il pagamento dellâIva.
Sulle questioni pregiudiziali
Le questioni sollevate rientrano nel contesto del regime transitorio dellâIva applicabile al commercio intracomunitario fondato sulla determinazione di un nuovo fatto generatore dellâimposta, ovvero lâacquisto intracomunitario di beni che consentono il trasferimento del gettito fiscale allo Stato membro in cui avviene il consumo finale dei beni ceduti. Lâarticolo 138, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio europeo, prevede lâobbligo, per ogni Stato membro, di esentare le cessioni di mezzi di trasporto nuovi che rispettano le condizioni materiali in esso elencate. Tra queste non è disciplinato affatto la subordinazione alla condizione che lâacquirente sia stabilito o domiciliato nello Stato membro di destinazione. Inoltre, lâesenzione non risulta poter essere negata sulla base dellâunico rilievo secondo il quale lâimmatricolazione, al pari di quella turistica, sia una immatricolazione provvisoria attribuita per un periodo di dodici mesi. Nellâipotesi nella quale il venditore abbia prodotto gli elementi intesi a provare il trasporto o la spedizione, da parte dellâacquirente, del mezzo di trasporto nuovo in un altro Stato membro, non deve essere altresì tenuto a fornire la prova concludente del carattere finale definitivo dellâuso del mezzo stesso nello Stato membro di destinazione e tantomeno della cessazione del regime di immatricolazione turistica.
La pronuncia
I giudici della nona sezione della Corte di giustizia europea si sono pronunciati stabilendo che lâarticolo 138, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio europeo osta a disposizioni nazionali che subordinano il beneficio dellâesenzione di una cessione intracomunitaria di un mezzo di trasporto nuovo alla condizione che lâacquirente di tale mezzo sia stabilito o domiciliato nello Stato membro di destinazione. In secondo luogo, a che lâesenzione della cessione, di cui al procedimento principale, sia rifiutata a motivo della sola immatricolazione provvisoria e che il venditore sia di conseguenza tenuto a versare lâIva senza aver stabilito che il regime provvisorio sia cessato. Infine, che lo stesso venditore, in buona fede, sia altresì tenuto al versamento dellâimposta sul valore aggiunto nellâipotesi di evasione commessa dallâacquirente.
Data della sentenza
14 giugno 2017
Numero della causa
Corte Ue C-26/16
Nome delle parti
Andrea De Angelis
pubblicato Giovedì 15 Giugno 2017
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