Crisi della teoria indennitaria e interesse del curatore allâazione revocatoria
Pubblicato il 18/06/17 05:14 [Doc.3247]
di Redazione IL CASO.it
Tribunale di Milano, 26 maggio 2017. Giudice Filippo DâAquino.
Fallimento â Revocatoria fallimentare â Difetto di interesse ad agire del curatore â Mancanza di creditori che possano beneficiare dellâapporto di liquidità conseguente allâazione
Lâinteresse ad agire in revocatoria può ritenersi o meno esistente a seconda se, in sede di riparto fallimentare genericamente inteso, vi siano o meno altri creditori concorrenti al momento della decisione della causa che possano beneficiare della liquidità ricavabile dallâesercizio dellâazione, con la precisazione che lâesistenza di tali creditori può risultare da un riparto anche solo virtuale, negando la sussistenza dellâinteresse ad agire del fallimento attore ogni qualvolta, nellâambito del giudizio ordinario di revocatoria, sia data la prova che in sede fallimentare i beneficiari dellâazione non sarebbero altri creditori, ma lo stesso convenuto in revocatoria.
Deve pertanto ritenersi fondata lâeccezione di difetto di interesse ad agire del curatore, nel caso in cui questâultimo non dimostri la sussistenza di altri creditori poziori che si siano insinuati al passivo prima della conclusione del giudizio.
[Nel caso di specie, l'avvenuto deposito del progetto di ripartizione, nel quale si è proceduto a soddisfare creditori persino postergati al convenuto in revocatoria, ha reso manifesta la mancanza di interesse del fallimento alla prosecuzione di un'azione dalla quale avrebbe tratto beneficio lo stesso convenuto.]
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