Nozione di ‘beni’ che possono essere oggetto di rinuncia ai sensi dell’articolo 104-ter l.f.
Pubblicato il 18/06/17 18:17 [Doc.3249]
di Redazione IL CASO.it


Tribunale di Reggio Emilia, 12 giugno 2017, Giudice Delegato Dott. Stanzani Maserati

Segnalazione e massima a cura dell’Avv. Andrea Maria Minerva

Fallimento - Liquidazione dell’attivo - Derelizione crediti

La nozione di “beni” che possono essere oggetto di rinuncia ai sensi dell’articolo 104-ter, comma 8, legge fall. deve essere interpretata estensivamente, in maniera tale da ricomprendervi ogni posta attiva del fallimento e, quindi, anche eventuali crediti.

Ne consegue che nei casi in cui la pretesa creditoria vantata dal fallimento risulti di dubbia fondatezza, di difficile esigibilità e/o di difficile alienabilità, il curatore fallimentare può farsi autorizzare dal comitato dei creditori a rilasciare il credito che pertanto rientrerà nella giuridica disponibilità della società dichiarata fallita.


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