Rapporto sessuale su dichiarazioni non veritiere: nessun risarcimento del danno se nasce un figlio inatteso
Pubblicato il 19/06/17 08:26 [Doc.3253]
di Redazione IL CASO.it


Segnlazioen del Dott. Giuseppe Buffone

Cass. Civ., Sez. III, sentenza 5 maggio 2017 n. 10906 (Pres. Vivaldi, rel. Graziosi)

RAPPORTO SESSUALE – DONNA CHE MENTA SUL PROPRIO STATO DI FERTILITÀ – GRAVIDANZA CONSEQUENZIALE – NASCITA DI UN FIGLIO – UOMO CHE ACCUSI UN DANNO E PROPONGA DOMANDA RISARCITORIA – FONDATEZZA – NON SUSSISTE

Se una persona fornisce alla persona con cui intende compiere un atto sessuale completo una informazione non corrispondente al vero in ordine al suo attuale stato di fertilita’ o infertilita’, a tacer d’altro, in concreto nulla ne puo’ derivare in termini risarcitori, per il combinato disposto dell’articolo 1227 cpv., e dell’articolo 2056 c.c., comma 1: una persona che e’ in grado di svolgere un atto sessuale completo, infatti, non puo’ – alla luce del notorio – ignorare l’esistenza di mezzi contraccettivi, il cui reperimento e utilizzo sono di tale agevolezza che non possono non essere ascritti alla “ordinaria diligenza” per chi, appunto, in quel determinato caso intende esclusivamente soddisfare un suo desiderio sessuale e non vuole invece avvalersi delle sue potenzialita’ generative. Non ha pertanto titolo per alcun risarcimento del danno l’uomo che alleghi di essere stato ingannato dalla donna con cui abbia deciso di intrattenere un rapporto sessuale, in relazione alle dichiarazioni di questa circa il suo stato di infertilità che abbiano indotto l’uomo stesso a consumare il rapporto senza alcuna precazione con l’effetto di provocare la nascita di un figlio che, a detta del padre, abbia causato molti problemi alla sua vita di relazione.


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