Corretto lâanalitico â induttivo spinto dalla torrida estate 2003
Pubblicato il 20/06/17 06:39 [Doc.3259]
di Redazione IL CASO.it
Anche le condizioni meteorologiche particolarmente favorevoli tra le presunzioni idonee a sorreggere lâavviso recapitato al titolare di uno stabilimento balneare
In tema di accertamento analitico â induttivo del reddito dâimpresa, lâarticolo 39, comma 1, lettera d), del Dpr 600/1973, consente allâufficio, anche in presenza di scritture contabili regolarmente tenute dal punto di vista formale, ma sostanzialmente inattendibili, in quanto affette da incompletezze, inesattezze e infedeltà , di evincere lâesistenza di maggiori ricavi o di minori costi in base a presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, con conseguente spostamento dellâonere della prova in capo al contribuente.
In virtù di tale principio, con la sentenza n. 13561 del 30 maggio 2017, la suprema Corte ha riconosciuto la rilevanza, ai fini della valutazione circa la sussistenza di presunzioni idonee a sorreggere lâaccertamento effettuato nei confronti del titolare di uno stabilimento balneare, delle molteplici circostanze evidenziate dallâufficio, tra cui le condizioni meteorologiche particolarmente favorevoli dellâestate 2003.
La vicenda processuale
Il contenzioso trae origine dallâimpugnazione dellâavviso di accertamento con il quale lâufficio, avvalendosi del procedimento analitico â induttivo (articolo 39, comma 1, lettera d), Dpr 600/1973), rettificava il reddito dâimpresa dichiarato dal contribuente, titolare di uno stabilimento balneare nella riviera romagnola, relativamente al periodo dâimposta 2003.
In riforma della sentenza di primo grado, che aveva respinto il ricorso di parte, la Ctr Emilia Romagna annullava integralmente lâatto impositivo ritenendo che le circostanze poste dallâufficio a fondamento dello stesso â concernenti: lâirrisorietà del reddito dâimpresa dichiarato dal contribuente; lâutilizzo di attrezzature da spiaggia (ombrelloni e lettini) in misura superiore a quella dichiarata nello studio di settore; le condizioni meteorologiche favorevoli dellâestate 2003 â non avessero i requisiti di gravità , precisione e concordanza richiesti dalla normativa in materia e non potessero considerarsi certe, in quanto rinvenienti da un accesso effettuato due anni dopo il periodo dâimposta in questione.
Avverso detta pronuncia lâufficio ricorreva in Cassazione, denunciando la violazione di legge con riferimento al più volte richiamato articolo 39 e lâinsufficiente motivazione della sentenza impugnata, per non avere la Ctr adeguatamente considerato le presunzioni poste a fondamento della rettifica.
La pronuncia
Con la sentenza in commento, i giudici di legittimità hanno accolto le doglianze dellâufficio. In particolare, la Corte ha innanzitutto richiamato il proprio consolidato orientamento, in forza del quale âè legittimo il ricorso allâaccertamento analitico â induttivo del reddito dâimpresa ⦠anche in presenza di una contabilità formalmente corretta ma complessivamente inattendibile, potendosi, in tale ipotesi, evincere lâesistenza di maggiori ricavi o di minori costi in base a presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordantiâ¦â (Cassazione, n. 23550/2014).
In tale prospettiva, la Corte ha osservato che nellâavviso di accertamento erano state evidenziate molteplici circostanze â la modesta entità del reddito dâimpresa dichiarato dal contribuente, lâutilizzo di lettini e ombrelloni in misura superiore a quella indicata nello studio di settore, le condizioni meteorologiche particolarmente favorevoli dellâestate 2003 e la presenza di villeggianti anche durante la settimana â rilevanti ai fini della valutazione circa la sussistenza di presunzioni gravi, precise e concordanti idonee a sorreggere lâaccertamento analitico â induttivo, effettuato dallâufficio in presenza di una contabilità formalmente corretta ma complessivamente inattendibile, anche sotto il profilo dellâantieconomicità del comportamento del contribuente.
Tali elementi, a giudizio della Corte, non sono stati esaminati o adeguatamente valutati dalla Ctr, il cui pronunciamento deve, pertanto, essere cassato con rinvio.
Osservazioni
In materia di accertamento analitico â induttivo, lâorientamento consolidato dei supremi giudici è che la ricostruzione presuntiva dei ricavi dâimpresa può essere legittimamente fondata sulla base della valutazione dei consumi di determinate materie sussidiarie o beni di consumo.
A titolo esemplificativo, nellâambito dellâattività di verifica nei confronti di imprese di ristorazione è stata ripetutamente affermata la legittimità dellâaccertamento basato sul numero dei tovaglioli utilizzati, nellâipotesi in cui, dalle indagini effettuate, emergano gravi incongruenze (âtovagliometroâ, cfr Cassazione 18475/2009).
Analogamente, con la sentenza 17408/2010, la Cassazione ha legittimato lâaccertamento presuntivo del reddito di unâimpresa di ristorazione fondato sulla discrasia rilevata tra il consumo di acqua minerale e il numero dei pasti somministrati risultante dalle ricevute fiscali.
Mariasole Ivaldi
pubblicato Lunedì 19 Giugno 2017
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