IVA: la gravità della frode può e deve essere desunta anche da ulteriori elementi
Pubblicato il 23/06/17 05:38 [Doc.3278]
di Redazione IL CASO.it


Cassazione penale, 22 giugno 2017, n. 31265.

Reati tributari – Omesso versamento dell’IVA – Gravità della frode – Elementi di valutazione

Ove non si sia in presenza di un danno di rilevantissima gravità, per milioni di euro, la gravità della frode può e deve essere desunta anche da ulteriori elementi, quali l'organizzazione posta in essere, la partecipazione di più soggetti al fatto, l'utilizzazione di "cartiere" o società-schermo, l'interposizione di una pluralità di soggetti, la sistematicità delle operazioni fraudolente, la loro reiterazione nel tempo, la connessione con altri gravi reati, l'esistenza di un contesto associativo criminale, dovendo il giudice valutare caso per caso la concreta valenza di tali elementi nella fattispecie al suo esame, essendo comunque sufficiente l'indicazione in motivazione di quelli ritenuti rilevanti.


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