Discrezionalità degli amministratori e valutazione prudenziale dei margini di rischio connessi all'operazione
Pubblicato il 23/06/17 05:57 [Doc.3279]
di Redazione IL CASO.it


Cassazione civile, 22 giugno 2017, n. 15470. Pres. Giancola. Rel. Genovese.

Società di capitali – Responsabilità degli amministratori - Discrezionalità imprenditoriale - Cautele, verifiche e informazioni preventive - Diligenza mostrata nell'apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all'operazione da intraprendere

Sè vero che, secondo il proprio pacifico orientamento giurisprudenziale (Cass. Sez. 1, Sentenze nn. 3652 del 1997 e 3409 del 2013), all'amministratore di una società non può essere imputato a titolo di responsabilità ex art. 2392 cod. civ. di aver compiuto scelte inopportune dal punto di vista economico, atteso che una tale valutazione attiene alla discrezionalità imprenditoriale e può pertanto eventualmente rilevare come giusta causa di revoca dell'amministratore, non come fonte di responsabilità contrattuale nei confronti della società, e che sulla base di quella stessa elaborazione si è precisato che se il giudizio sulla diligenza dell'amministratore nell'adempimento del proprio mandato non può mai investire le scelte di gestione (o le modalità e circostanze di tali scelte), anche se presentino profili di rilevante alea economica, è pur vero tuttavia che, in tal tipo di giudizio, può ben sindacarsi l'omissione di quelle cautele, verifiche e informazioni preventive, normalmente richieste per una scelta di quel tipo, operata in quelle circostanze e con quelle modalità, e perciò anche la diligenza mostrata nell'apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all'operazione da intraprendere.


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