Pensione di anzianità, modifica dell’assegno di divorzio e criterio dell’indipendenza economica
Pubblicato il 23/06/17 06:12 [Doc.3280]
di Redazione IL CASO.it


Cassazione civile, 22 giugno 2017, n. 15481. Pres. Di Palma. Rel. Genovese.

Divorzio – Determinazione e modifica dell’assegno di mantenimento – Criteri - Tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio - Indipendenza o autosufficienza economica – Fattispecie in tema di raggiungimento dell’età pensionabile

L’accertamento in ordine alla spettanza o alla modifica dell’assegno di divorzio va compiuto non con riguardo ad un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, bensì alla luce del principio dell'indipendenza o autosufficienza economica del coniuge che abbia richiesto l'assegno ovvero la sua modifica o la sua revoca, considerando indici quali: il possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu imposti e del costo della nel luogo di residenza dell'ex coniuge richiedente); la capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all'età, al sesso e al mercato del lavoro dipendente o autonomo); la stabile disponibilità di una casa di abitazione.


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