Pensione di anzianità , modifica dellâassegno di divorzio e criterio dellâindipendenza economica
Pubblicato il 23/06/17 06:12 [Doc.3280]
di Redazione IL CASO.it
Cassazione civile, 22 giugno 2017, n. 15481. Pres. Di Palma. Rel. Genovese.
Divorzio â Determinazione e modifica dellâassegno di mantenimento â Criteri - Tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio - Indipendenza o autosufficienza economica â Fattispecie in tema di raggiungimento dellâetà pensionabile
Lâaccertamento in ordine alla spettanza o alla modifica dellâassegno di divorzio va compiuto non con riguardo ad un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, bensì alla luce del principio dell'indipendenza o autosufficienza economica del coniuge che abbia richiesto l'assegno ovvero la sua modifica o la sua revoca, considerando indici quali: il possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu imposti e del costo della nel luogo di residenza dell'ex coniuge richiedente); la capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all'età , al sesso e al mercato del lavoro dipendente o autonomo); la stabile disponibilità di una casa di abitazione.
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