Computo della C.M.S. in mancanza di espressa pattuizione
Pubblicato il 26/06/17 04:06 [Doc.3285]
di Redazione IL CASO.it


Tribunale Civile di Spoleto 20.06.2017 - Giudice Unico Dott. Luca Marzullo

Bancario - Contratto di conto corrente con apertura di credito - Illegittimità degli interessi anatocistici - Non si deve computare la C.M.S. in mancanza di espressa pattuizione - Condanna della Banca alle restituzione delle somme illegittimamente addebitate.

In mancanza di espressa e corretta pattuizione non sono dovuti gli interessi anatocistici con capitalizzazione trimestrale sia prima che dopo il 2000; in mancanza di espressa e corretta pattuizione non sono dovute neanche le C.M.S in quanto nulle sia per indeterminatezza che per carenza di causa concreta (segnalazione dell’Avv. Emanuele Argento del foro di Pescara e dell’Avv. Fabia Mariani del foro di Spoleto).


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