Opposizione a decreto ingiuntivo in materia bancaria e mediazione obbligatoria
Pubblicato il 26/06/17 04:06 [Doc.3286]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massime a cura dell’ Avv. Debora Spinelli

Opposizione a decreto ingiuntivo – Procedimento sottoposto all’obbligo di preventiva mediazione- Mancato avvio della mediazione- Carattere perentorio del termine di giorni 15 di cui all’ art. 28, comma 1, D.Lgs. n. 28/2010 assegnato dal giudice all’opponente - Non sussiste

Opposizione a decreto ingiuntivo – Procedimento sottoposto all’obbligo di preventiva mediazione- Tardivo avvio del procedimento di mediazione rispetto al termine di giorni 15 di cui all’art. 28, comma 1, D.Lgs. n. 28/2010 assegnato dal giudice- Improcedibilità dell’opposizione– Non sussiste

Opposizione a decreto ingiuntivo – Dichiarazione di improcedibilità dell’opposizione per mancato rispetto del termine di giorni 15 di cui all’art. 28, comma 1, D.Lgs. n. 28/2010 assegnato dal giudice- Lesione del diritto ad agire costituzionalmente garantito- Sussiste

Il mancato rispetto del termine di 15 giorni assegnato dal giudice per avviare il tentativo di mediazione, alla stregua della legge sulla mediazione processuale, non può dirsi equivalente al mancato tentativo di mediazione nei casi in cui esso sia previsto come obbligatorio, situazione –quest’ultima- che determina l’improcedibilità del giudizio ordinario.

Nessuna norma del D.Lgs n. 28/2010 attribuisce allo spirare del termine di cui al comma 1 dell’art. 5, un effetto preclusivo dell’attività di mediazione. Nella normativa in esame, invero, l’unico termine perentorio stabilito dalla legge (v. art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 28/2010, come modificato dalla L. n. 98 del 9.8.2013), è riferito al termine di sospensione di tre mesi del giudizio che il giudice non potrebbe superare per consentire l’espletamento del tentativo di mediazione, sia esso obbligatorio che demandato dal giudice.

Si deve assumere che nel procedimento de quo, nonostante il tentativo di conciliazione sia stato espletato, il giudizio ordinario di opposizione a decreto ingiuntivo sia stato erroneamente dichiarato improcedibile sul rilievo dello spirare di un termine per l’attivazione del procedimento di mediazione che non è previsto dalla legge come processuale, posto che il procedimento di mediazione non è assimilabile al procedimento ordinario e costituisce uno strumento di risoluzione delle liti alternativo al procedimento ordinario e non giurisdizionale. Sicché la mancata osservanza di un termine finalizzato a regolare un procedimento alternativo a quello giurisdizionale, non potrebbe certamente avere effetti processuali regolati da norme riferibili solo al procedimento ordinario e, tanto meno, essere interpretata alla stregua di un mancato avveramento di una condizione di procedibilità dell’azione, con definitiva compressione del diritto d’azione costituzionalmente garantito.

Il tentativo di mediazione, pur costituendo imprescindibile condizione di procedibilità nella fase preliminare di alcuni contenziosi civili, rimane pur sempre una disciplina orientata a incentivare soluzioni delle controversie pacifiche ed alternative alla giurisdizione, senza eccessiva compromissione del diritto di agire, il quale non potrebbe essere impedito frapponendo ulteriori ostacoli temporali o decadenze processuali incompatibili con il principio del giusto processo e con il diritto di libero accesso alla giustizia, di matrice costituzionale e convenzionale (v. art. 24 Cost. e art. 6 Convenzione dei diritti dell’Uomo).


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