Corte Ue: su contributi integrativi no al diniego di deduzione
Pubblicato il 26/06/17 05:43 [Doc.3292]
di Redazione IL CASO.it
Il principio comunitario di libera circolazione dei lavoratori ha come obiettivo facilitare lâesercizio di attività professionali e impedire disparità tra lavoratori migranti e nazionali
Protagonisti della controversia, approdata dinanzi alla Corte di giustizia, sono due contribuenti e lâAmministrazione tributaria tedesca. Al centro del contenzioso il riconoscimento dei contributi versati a un regime pensionistico e di assicurazione malattia in Francia da una contribuente, nellâambito della determinazione del loro reddito imponibile e dellâaliquota dâimposta speciale applicabile al loro reddito imponibile.
I due contribuenti e la tassazione congiunta
I due contribuenti sono coniugi residenti in Germania, dove sono stati soggetti ad imposizione congiunta ai fini dellâimposta sul reddito. Il marito ha percepito redditi in forza di unâattività lavorativa come funzionario nella funzione pubblica tedesca, mentre la moglie, di nazionalità francese, lavorava come pubblica dipendente nellâamministrazione tributaria francese e aveva percepito, per tale attività , una retribuzione.
La posizione dellâAmministrazione tedesca
LâAmministrazione tributaria tedesca ha escluso la retribuzione lorda della moglie dalla base imponibile dellâimposta sui redditi dei ricorrenti, in quanto redditi esenti sulla base della convenzione franco-tedesca.
Per contro, tale retribuzione lorda, diminuita delle voci âpensione civileâ e âpensione civile calcolata sullâindennità mensile lorda di perizia tecnicaâ è stata presa in considerazione nellâambito del calcolo della riserva di progressività di cui allâarticolo 32 ter, paragrafo 1, punto 3, del codice sulle imposte sui redditi tedesco, al fine di calcolare lâaliquota dâimposta speciale applicabile al reddito imponibile dei ricorrenti nel procedimento principale.
Il ricorso alla Corte di giustizia
Posto che i contributi prelevati dalla retribuzione della coniuge avrebbero dovuti essere dedotti dallâimporto della retribuzione da prendere in considerazione per il calcolo della riserva di progressività , la questione è approdata dinanzi alla competente autorità giurisdizionale che ha sottoposto al vaglio pregiudiziale della Corte Ue la seguente questione, con cui chiede in sostanza se lâarticolo 45 TFUE debba essere interpretato nel senso che osta ad una normativa di uno Stato membro, in virtù della quale un contribuente residente in tale Stato membro e che lavori per lâamministrazione pubblica di un altro Stato membro non può dedurre, dalla base imponibile dellâimposta sul reddito nel suo Stato membro di residenza, i contributi versati ad un regime pensionistico e di assicurazione malattia trattenuti sullo stipendio nello Stato membro di impiego, a differenza dei contributi analoghi versati al regime previdenziale del suo Stato membro di residenza allorché, in applicazione della convenzione per evitare la doppia imposizione fra i due Stati membri, lo stipendio non deve essere tassato nello Stato membro di residenza del lavoratore e comporta esclusivamente un aumento dellâaliquota applicabile ad altri redditi.
I precedenti di giurisprudenza
Sulla base di consolidata giurisprudenza risulta che lâinsieme delle disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione delle persone è finalizzato a facilitare, ai cittadini comunitari lâesercizio di attività professionali di qualsiasi natura nel territorio dellâUnione ed osta ai provvedimenti che potrebbero sfavorirli qualora intendano svolgere unâattività economica nel territorio di un altro Stato membro.
Ciò riguarda i provvedimenti che potrebbero sfavorire i cittadini comunitari che svolgono unâattività professionale in uno Stato membro diverso da quello di residenza, il che comprende in particolare i cittadini comunitari che intendono continuare ad esercitare unâattività economica in un dato Stato membro dopo aver trasferito la residenza in un altro Stato membro.
Niente differenza tra lavoratori migranti e nazionali
Lâarticolo 45 TFUE osta, in particolare, ai provvedimenti che, in quanto indistintamente applicabili per quanto riguarda la nazionalità , per la loro stessa natura, tendono ad incidere più sui lavoratori migranti che su quelli nazionali e, di conseguenza, rischiano di essere sfavorevoli in modo particolare ai primi. Nella fattispecie in esame risulta che i ricorrenti nel procedimento principale sono stati assoggettati congiuntamente allâimposta sul reddito in Germania, dove risiedevano.
Nella determinazione dellâaliquota dâimposta speciale applicabile allo stipendio imponibile dei ricorrenti, in ossequio allâarticolo 32 del codice sulle imposte sui redditi tedesco, lo stipendio della contribuente è stato preso in considerazione senza che i contributi integrativi versati a un regime pensionistico e di assicurazione malattia potessero essere dedotti. Infatti, in linea con il citato articolo 32, il calcolo dellâaliquota dâimposta speciale risulta dallâaumento del reddito imponibile mediante redditi esenti. La possibilità di detrarre i contributi integrativi versati a un regime pensionistico e di assicurazione malattia in quanto spese straordinarie, in sede di calcolo del reddito imponibile del contribuente, costituisce unâagevolazione fiscale, in quanto consente di ridurre tale reddito imponibile nonché lâaliquota applicabile a questo reddito.
Lâassenza di nesso economico con le entrate esenti
La condizione prevista dalla disciplina interna, secondo cui le spese previdenziali non devono avere un nesso economico diretto con le entrate esenti, nega tale agevolazione nelle situazioni in cui un contribuente residente percepisce uno stipendio in uno Stato membro diverso da quello in cui risiede e in cui tale stipendio è esente dallâimposizione nel suo Stato membro di residenza, pur essendo preso in considerazione nellâambito dellâaliquota dâimposta applicabile agli altri redditi di tale contribuente.
Va comunque considerato che, pur essendo indistintamente applicabile, la condizione relativa allâassenza di un nesso economico diretto con le entrate esenti può incidere maggiormente sui contribuenti residenti che percepiscono stipendi in uno Stato membro diverso da quello in cui risiedono ed esenti nel loro Stato membro di residenza.
Il diniego di deduzione dei contributi integrativi versati a un regime pensionistico e di assicurazione malattia trattenuti in Francia, ha fatto sì che, da un lato, il reddito imponibile dei contribuenti, risulti aumentato e, dallâaltro lato, che lâaliquota dâimposta sociale sia calcolata, sulla base di tale reddito imponibile aumentato, senza che tale aliquota sia corretta da un computo di tali contributi effettuato in maniera diversa, ciò che non sarebbe avvenuto se la contribuente avesse percepito il suo stipendio in Germania e non in Francia.
Il rischio è di creare una differenza di trattamento
Un tale trattamento sfavorevole può dissuadere i lavoratori residenti a cercare, accettare o continuare ad occupare un posto di lavoro in uno Stato membro diverso da quello in cui risiedono.
Tutto ciò premesso, la Corte UE perviene alla conclusione che lâarticolo 45 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa di uno Stato membro, in forza della quale un contribuente residente in tale Stato membro che lavora per lâamministrazione pubblica di un altro Stato membro non può dedurre dalla base imponibile dellâimposta sul reddito nel suo Stato membro di residenza i contributi versati a un regime pensionistico e di assicurazione malattia trattenuti dal suo stipendio nello Stato membro di impiego, a differenza dei contributi analoghi versati al regime previdenziale del suo Stato membro di residenza, qualora, in applicazione della convenzione per evitare la doppia imposizione tra i due Stati membri, lo stipendio non debba essere tassato nello Stato membro di residenza del lavoratore e vada semplicemente ad aumentare lâaliquota dâimposta applicabile agli altri redditi.
Data della sentenza
22 giugno 2017
Numero della causa
C-20/16
Nome delle parti
Wolfram Bechtel,
Marie-Laure Bechtel
contro
Finanzamt Offenburg
Marcello Maiorino
pubblicato Giovedì 22 Giugno 2017
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