Distanze per fabbriche e depositi nocivi o pericolosi: il Barbecue in muratura
Pubblicato il 26/06/17 05:43 [Doc.3293]
di Redazione IL CASO.it
Cassazione civile, sez. II, 20 giugno 2017, n. 15246. Pres. MIGLIUCCI. Rel. PROTO.
Proprietà fondiaria - Distanze per fabbriche e depositi nocivi o pericolosi â Forni â Barbecue in muratura - Fattispecie
Il rispetto della distanza prevista dall'art. 890 c.c., nella cui regolamentazione rientrano anche i forni, è collegato ad una presunzione assoluta di nocività e pericolosità che prescinde da ogni accertamento concreto nel caso in cui vi sia un regolamento edilizio comunale che stabilisca la distanza medesima; mentre, in difetto di una disposizione regolamentare, si ha pur sempre una presunzione di pericolosità , seppure relativa, che può essere superata ove la parte interessata al mantenimento del manufatto dimostri che mediante opportuni accorgimenti può ovviarsi al pericolo o al danno del fondo vicino.
[Nel caso di specie, si è ritenuto che rientri nella citata categoria dei forni il barbecue in muratura il cui comignolo, nel caso di specie, si trovava ad una distanza minima di uno o due metri circa da alcune finestre del soprastante appartamento della controparte.]
© Riproduzione Riservata