Distanze per fabbriche e depositi nocivi o pericolosi: il Barbecue in muratura
Pubblicato il 26/06/17 05:43 [Doc.3293]
di Redazione IL CASO.it


Cassazione civile, sez. II, 20 giugno 2017, n. 15246. Pres. MIGLIUCCI. Rel. PROTO.

Proprietà fondiaria - Distanze per fabbriche e depositi nocivi o pericolosi – Forni – Barbecue in muratura - Fattispecie

Il rispetto della distanza prevista dall'art. 890 c.c., nella cui regolamentazione rientrano anche i forni, è collegato ad una presunzione assoluta di nocività e pericolosità che prescinde da ogni accertamento concreto nel caso in cui vi sia un regolamento edilizio comunale che stabilisca la distanza medesima; mentre, in difetto di una disposizione regolamentare, si ha pur sempre una presunzione di pericolosità, seppure relativa, che può essere superata ove la parte interessata al mantenimento del manufatto dimostri che mediante opportuni accorgimenti può ovviarsi al pericolo o al danno del fondo vicino.

[Nel caso di specie, si è ritenuto che rientri nella citata categoria dei forni il barbecue in muratura il cui comignolo, nel caso di specie, si trovava ad una distanza minima di uno o due metri circa da alcune finestre del soprastante appartamento della controparte.]


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