Fermo amministrativo fiscale: il bollo è comunque dovuto
Pubblicato il 27/06/17 09:10 [Doc.3299]
di Redazione IL CASO.it


Sono costituzionalmente legittime le disposizioni regionali che non escludono dal pagamento della tassa automobilistica il veicolo bloccato non per violazione del codice della strada

L’articolo 5 del Dl n. 953/1982, convertito nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, al comma 36, poi divenuto 37, prevede che la perdita del possesso del veicolo o dell’autoscafo per forza maggiore o per fatto di terzo o l’indisponibilità conseguente a provvedimento dell’autorità giudiziaria o della Pubblica amministrazione, annotate nei registri indicati nel trentaduesimo comma, fanno venire meno l’obbligo del pagamento del tributo per i periodi d’imposta successivi a quello in cui è stata effettuata l’annotazione.
La Consulta ritiene che tale normativa riguardi quei provvedimenti emessi per violazioni al codice della strada approvato col Dlgs n. 285/1992, il cui articolo 214 legittima il fermo del veicolo a opera dell’Autorità di pubblica sicurezza ovvero dalla Polizia stradale o comunale, col conseguente divieto di circolazione. Infatti, viene previsto l’obbligo di custodia in luogo non sottoposto a pubblico passaggio e apposizione su di esso di apposito sigillo, il trattenimento del documento di circolazione presso l’organo di polizia, l’obbligo di rimozione e trasporto in un apposito luogo di custodia, ove si tratti di ciclomotori e motocicli, e la confisca, oltre all’applicazione di sanzioni penali e amministrative, in caso di circolazione del mezzo con elusione del provvedimento di fermo.

L’articolo 8-quater, comma 4, della legge della Regione Toscana n. 49/2003 e l’articolo 9 della legge della Regione Emilia-Romagna n. 15/2012 prevedono il pagamento della tassa automobilistica – e, quindi, l’esclusione dell’esonero previsto dalla disciplina nazionale – in presenza del fermo dell’autoveicolo disposto dall’articolo 86 del Dpr n. 602/1973, inducendo le Commissioni provinciali delle cennate Regioni a sollevare questione di non manifesta infondatezza costituzionale per violazione della competenza regionale sui tributi propri prevista dall’articolo 117 della Costituzione.

Tale contrasto viene escluso in quanto già la sentenza della Consulta 11 dicembre 2012, n. 288, aveva chiarito che tale tassa non è qualificabile quale tributo proprio della Regione, ma quale tributo regionale derivato, avendo l’articolo 8, al secondo comma, del Dlgs 6 maggio 2011, n. 68 (di attuazione della legge delega n. 42/2009), disposto che, fermi restando i limiti massimi di manovrabilità previsti dalla legislazione statale, le Regioni disciplinano la tassa automobilistica regionale.
Pertanto, poiché al terzo comma è previsto che alle Regioni a statuto ordinario spettano gli altri tributi a esse riconosciuti dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, la Consulta aveva disposto la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’articolo 10 della legge della Regione Marche n. 28/2011, in quanto “la Regione, con riferimento alla tassa automobilistica che […] si qualifica come tributo proprio derivato […] non può escludere esenzioni […] già previste dalla legge statale”.

La normativa regionale marchigiana ivi in contestazione vulnerava le competenze nazionali perché in contrasto con la riferita norma statale di esenzione del 1992, avendo previsto che la disposizione del fermo amministrativo o giudiziario di beni mobili registrati non esenta dall’obbligo di pagamento della tassa automobilistica regionale, mentre le leggi regionali toscane e emiliane ritengono dovute la tassa in presenza di fermo ex articolo 86 del Dpr n. 602, citato.
Tale fermo amministrativo è una misura cautelativa provvisoria di natura fiscale (introdotta prima con l’articolo 91-bis del Dpr n. 602, poi nell’articolo 86 dello stesso decreto), a garanzia del credito di enti pubblici, la quale determina “effetti indiretti di conservazione della garanzia patrimoniale, che l’agente incaricato della riscossione di crediti di enti pubblici può adottare, a sua discrezione, in alternativa alla immediata attivazione delle procedure esecutive”.
La funzione del fermo fiscale di indurre il debitore a un adempimento spontaneo, “che gli consenta di ottenere la rimozione del fermo” e l’esclusione della natura di sanzione amministrativa conseguente alla violazione del codice della strada, trova conferma, per la sentenza del giudice delle leggi in rassegna, nella natura reale del tributo non più erariale, ma oramai regionale, sugli autoveicoli, in quanto legata al mero possesso e no più alla circolazione del veicolo o del natante.


a cura di Giurisprudenza delle imposte edita da ASSONIME
pubblicato Lunedì 26 Giugno 2017


© Riproduzione Riservata