Falcidia di Iva e crediti previdenziali nel concordato fallimentare
Pubblicato il 03/07/17 08:26 [Doc.3331]
di Redazione IL CASO.it
Segnalazione e massima a cura dellâAvv. Francesco Dimundo
Concordato fallimentare â Trattamento dei creditori privilegiati â Falcidia del credito Inps â AmmissibilitÃ
Concordato fallimentare â Opposizione ex art. 129 l.f. â Interesse ad opporsi â Valutazione in concreto
Concordato fallimentare - Omologazione - Proposta concordataria - Poteri di controllo del tribunale in sede di omologa â Limiti
Nellâambito del concordato fallimentare non trova applicazione lâistituto della transazione fiscale, mentre lâunica norma che disciplina il trattamento da riservare ai creditori privilegiati è lâart. 124 co. 3 l.f., sicchè non vi sono preclusioni di sorta al pagamento parziale dellâIva e dei crediti previdenziali.
Lâopponente ai sensi dellâart. 129 co. 2 l.f. deve dedurre âin concretoâ lâinteresse ad opporsi allâomologa del concordato fallimentare, prospettando in particolare lâincidenza negativa di detto concordato, rispetto alla liquidazione fallimentare, sulla situazione giuridica sostanziale di cui sia titolare.
In caso di concordato fallimentare senza suddivisione in classi lâopponente ai sensi dellâart. 129 co. 2 l.f. non può sindacare il merito della proposta concordataria, perché nel giudizio di omologazione del concordato fallimentare il controllo del tribunale è limitato alla verifica della regolarità formale della procedura e dell'esito della votazione - salvo che non sia prevista la suddivisione dei creditori in classi ed alcune di esse risultino dissenzienti - restando escluso ogni controllo sul merito, giacché la valutazione del contenuto della proposta concordataria, riguardando il profilo della convenienza, è devoluta ai creditori, sulla base del parere inerente ai presumibili risultati della liquidazione formulato dal curatore e dal comitato dei creditori.
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