Tutto su "Le spese sanitarie nella dichiarazione dei redditi"
Pubblicato il 07/07/17 08:52 [Doc.3361]
di Redazione IL CASO.it


Tutto quello che occorre sapere e quali documenti è necessario possedere per usufruire delle riduzioni Irpef sotto forma di detrazioni d’imposta o deduzioni dal reddito complessivo

L’ultima pubblicazione delle Entrate, da oggi on line nella sezione del sito che ospita le guide fiscali “l’Agenzia informa”, è dedicata alle spese sanitarie. L’obiettivo è fornire una panoramica di tutte quelle spese, sostenute per sé o per un familiare a carico, che è possibile “scaricare” nella propria dichiarazione dei redditi per ottenere benefici fiscali. Per ciascuna tipologia di spesa sono specificati i documenti che bisogna avere, per esibirli all’intermediario che predispone e invia la dichiarazione o conservarli per eventuali futuri controlli da parte dell’Agenzia.

Si inizia dalle regole generali
La guida ricorda, prima di tutto, le principali condizioni richieste dalle norme fiscali per fruire delle riduzioni dall’Irpef annualmente dovuta. Tra queste, viene evidenziato il principio secondo cui è possibile indicare nella dichiarazione dei redditi soltanto le spese rimaste effettivamente a carico di chi le sostiene e nel limite dell’imposta lorda annua. Gli importi eccedenti, infatti, non si possono mai chiedere a rimborso né utilizzare in periodi d’imposta successivi.
La detrazione è riconosciuta anche se la spesa è sostenuta nell’interesse di un familiare fiscalmente a carico (familiari con reddito complessivo non superiore a 2.840,51) e, in alcune circostanze, nell’interesse di familiari non a carico, come nel caso delle spese sanitarie per patologie che danno diritto all’esenzione dal ticket sanitario.
Per quanto riguarda l’ammontare, la detrazione Irpef è pari al 19% della differenza tra il totale delle spese effettuate e la franchigia di 129,11 euro. Non è previsto un limite massimo di detraibilità, ma la possibilità di ripartire la detrazione in quattro quote annuali di pari importo se l’ammontare annuo complessivo delle spese è superiore a 15.493,71 euro. A determinate spese, sostenute per le persone con disabilità, non si applica la franchigia (ad esempio, le somme pagate per il trasporto in ambulanza del disabile e quelle per l’acquisto di arti artificiali per la deambulazione).

La “lista” delle spese detraibili
Dai farmaci e medicinali (anche omeopatici) alle visite specialistiche, dall’assistenza infermieristica e riabilitativa alle prestazioni chirurgiche e degenze ospedaliere, dalle analisi e indagini radioscopiche all’acquisto o al noleggio dei dispositivi medici: nel terzo capitolo della pubblicazione, il quadro dettagliato delle spese che si possono portare in detrazione dall’Irpef con tutta la documentazione necessaria.
Come ricorda l’opuscolo, vi sono spese che si possono portare in detrazione anche senza prescrizione medica (prestazioni specialistiche rese da psicologi, psicoterapeuti, infermieri professionali), altre che è possibile detrarre solo se accompagnate da idonea prescrizione, dalla quale risulti il collegamento tra prestazione e patologia (per esempio, quelle per i trattamenti di mesoterapia e ozonoterapia, per le prestazioni chiropratiche e per cure termali).
Condizioni ben precise sono previste per la detrazione delle spese per comprare o affittare i dispositivi medici, tra i quali rientrano le “protesi”, a cominciare dalla necessità che la certificazione, scontrino fiscale o fattura, contenga la descrizione del prodotto acquistato e la persona che effettua la spesa. Niente scontrini e fatture, quindi, con la sola scritta “dispositivo medico”. Inoltre, per determinati dispositivi è sufficiente conservare solo la documentazione dalla quale risulta che il prodotto acquistato ha la marcatura CE. Per altri, occorre che il dispositivo stesso riporti, oltre alla marcatura CE, anche la conformità ad alcune direttive europee (la 93/42/CEE, la 90/385/CEE e la 98/79/CE).

E per chi si è curato all’estero?
Anche per le spese sostenute all’estero, escluse quelle di trasferimento e di soggiorno, è possibile chiedere il beneficio al pari di quelle effettuate in Italia. In questo caso, però, la documentazione è ritenuta valida, ai fini della detraibilità o della deducibilità della spesa, solo se tradotta in lingua italiana.
In particolare, per i documenti in lingua inglese, francese, tedesco e spagnolo il contribuente stesso può eseguire la traduzione del loro contenuto. Per quelli redatti in una lingua diversa, occorre una traduzione giurata. Nessun obbligo di traduzione, invece, per i cittadini di Bolzano sui giustificativi delle spese scritti in tedesco e per i residenti in Valle d’Aosta sui documenti scritti in lingua francese. Per i contribuenti della regione Friuli Venezia Giulia, appartenenti alla minoranza slovena, la documentazione sanitaria redatta in sloveno può essere corredata da una semplice traduzione non giurata.
Nel caso di acquisti di medicinali in una farmacia estera, infine, occorre una documentazione dalla quale si possano ricavare le stesse indicazioni riportate negli scontrini emessi per gli acquisti effettuati in Italia. Se il documento rilasciato dal farmacista ne è privo, servirà riportare a mano, sullo stesso, il codice fiscale del destinatario e chiedere alla farmacia apposita certificazione dalla quale si evinca la natura (“farmaco” o “medicinale”), la qualità (nome del farmaco) e la quantità acquistata.

Le spese delle persone con disabilità
Non potevano mancare nella guida le indicazioni utili alle persone con disabilità per portare in deduzione dal reddito le spese mediche generiche (medicinali, prestazioni rese da un medico generico) e di assistenza specifica (infermieristica, riabilitativa). Queste spese sono interamente deducibili, senza alcuna franchigia, dalle persone che hanno ottenuto il riconoscimento della disabilità dalla Commissione medica prevista dall’articolo 4 della legge 104/1992 o che sono state ritenute invalide da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate per il riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro o di guerra.
Un’altra peculiarità di questa agevolazione è che può essere usufruita pure dai familiari che pagano per la persona disabile, anche se quest’ultima non è fiscalmente a carico.
Tra le spese ammesse in deduzione rientrano, infine, quelle sostenute per le attività di ippoterapia e musicoterapia, se prescritte da un medico ed eseguite in centri specializzati da personale medico o sanitario specializzato (per esempio, psicoterapeuta, fisioterapista, psicologo, terapista della riabilitazione).
Paolo Calderone
pubblicato Giovedì 6 Luglio 2017


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