Dal ricorso per revocazione è sospeso quello per cassazione
Pubblicato il 12/07/17 05:15 [Doc.3387]
di Redazione IL CASO.it


Evitare un’impugnazione superflua è coerente con il rispetto dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo, finalizzati a una migliore tutela giurisdizionale

Con l’ordinanza n. 11832 del 12 maggio 2017, la Corte suprema è incidentalmente intervenuta in materia di computo dei termini processuali per la proposizione del ricorso in cassazione, in presenza di una sospensione ex articolo 398 cpc, affermando che “deve ritenersi che la sospensione del termine per la proposizione del ricorso per cassazione (…) produce i suoi effetti dal momento della presentazione dell'istanza di parte”.

La questione processuale
Com’è noto, le sentenze pronunciate dalla Commissione tributaria regionale sono impugnabili sia con ricorso per revocazione (articoli 64 e seguenti, Dlgs 546/1992 e 395 e seguenti, cpc) sia con ricorso per cassazione. In estrema sintesi, le due azioni, preordinate a consentire alla parte soccombente in appello di denunciare vizi della pronuncia differenti, sono esperibili anche contestualmente.
Fino all’entrata in vigore della riforma introdotta dall’articolo 68 della legge 353/1990, l’articolo 398, comma 4, cpc, disponeva: “la proposizione della revocazione sospende il termine per proporre il ricorso per cassazione o il procedimento relativo, fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla revocazione”.
In seguito alla riforma, invece, l’effetto sospensivo automatico è venuto meno, per lasciar spazio a un eventuale provvedimento disposto dal giudice della revocazione, emesso su istanza di parte, subordinato alla valutazione di non manifesta infondatezza della domanda di revocazione.

In concreto, stante la novella dell’articolo 398 cpc, emerge l’esigenza di determinare il dies a quo di efficacia del provvedimento giurisdizionale di sospensione, cioè se gli effetti sospensivi decorrano dalla data della domanda oppure dalla data della pubblicazione del provvedimento che concede la sospensione. In tale seconda ipotesi, il rischio che si corre è quello che il provvedimento sia destinato a restare privo di effetti: ciò accadrebbe ogniqualvolta la sospensione sia concessa quando il termine per proporre il ricorso per cassazione sia già spirato.
Tale rischio è ancor più palese considerando che il computo del termine per proporre ricorso per cassazione è concretamente influenzato dalla notifica di un ricorso per la revocazione della medesima sentenza. Infatti, secondo un principio ormai largamente accolto in giurisprudenza, la notifica del ricorso per revocazione ha l’effetto di far decorrere il termine breve di impugnazione per la cassazione della stessa pronuncia.

La giurisprudenza
Nella recente ordinanza n. 11832/2017, la Corte ha stabilito che il provvedimento di sospensione del termine pronunciato dal giudice d’appello ex articolo 398, comma 4, cpc, produce i suoi effetti non dal momento in cui è emesso ma sin dal momento della presentazione dell’istanza di parte, “non potendo il ritardo del giudice nella deliberazione sulla istanza medesima risolversi in danno all’istante”. Citando un suo precedente (sentenza 9239/2013), la Cassazione precisa che la sospensione “dura sino alla comunicazione della sentenza che ha pronunciato sulla revocazione secondo quanto previsto dall'art. 398 c.p.c., con la conseguenza che da tale data riprende a decorrere, per la parte residua, il termine per la proposizione del ricorso per cassazione”.

Va rilevato che non sono mancate, nel tempo, pronunce di segno contrario, come la sentenza n. 12701/2014 in cui, in consapevole contrasto con la sentenza n. 9239/2013, i giudici affermavano che, ai fini della decorrenza del periodo di sospensione, “ove il giudice al quale sia stata proposta la relativa domanda, ritenendola non manifestamente infondata, l’abbia disposta, il termine iniziale coincide con l'emanazione del provvedimento previsto dall'art. 398 c.p.c., comma 4”.

Osservazioni
Nell’arresto in esame, la quinta sezione della Corte giudica il ricorso tempestivo grazie a un computo del termine ex articolo 327, in cui il periodo di sospensione concesso dalla Ctr è calcolato includendo i giorni compresi tra la data dell’istanza e la data di comunicazione alle parti della pronuncia sulla revocazione. La Corte motiva la decisione valorizzando la ratio dell’articolo 398, comma 4, cpc: il provvedimento di sospensione ha lo scopo di differire un’impugnazione per cassazione che potrebbe rivelarsi superflua, qualora l’istanza di revocazione rivolta al giudice di merito fosse accolta.
La salvaguardia di tale esigenza appare coerente all’intento di attuare i principi di economia processuale e ragionevole durata del processo, al fine di tendere a una migliore tutela giurisdizionale (vista, peraltro, la problematica mole di procedimenti tributari pendenti in Cassazione, di recente evidenziata dal primo presidente in occasione dell’apertura dell’anno giudiziario 2017).

Garantire pienamente l’attuazione di siffatti principi presenta comunque, anche per le parti in causa, indubbi benefici anche di carattere economico, perché permette di evitare di impugnare per cassazione la sentenza in un momento in cui è ancora possibile che la Ctr la revochi.
L’interpretazione contraria, considerata anche la maggioritaria giurisprudenza che dalla notifica del ricorso per revocazione fa decorrere il termine breve per ricorrere in Cassazione contro la stessa sentenza, obbligherebbe, sostanzialmente, a esperire sempre in contemporanea i due mezzi di impugnazione, con ciò rendendo di fatto inapplicabile l’articolo 398, comma 4, cpc.
Carla Mencaroni
pubblicato Venerdì 7 Luglio 2017


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