Impossibilità di omologa dell’accordo tra coniugi “separati in casa”
Pubblicato il 11/07/17 19:18 [Doc.3394]
di Redazione IL CASO.it


Separazione dei coniugi – Omologa dell’accordo di “separati in casa” - Esclusione

Fermo restando che sul piano personale le parti hanno facoltà di comportarsi e autodeterminarsi come meglio credono, la loro volontà non può però piegare gli istituti giuridici sino a dare riconoscimento e tutela a situazioni le quali non solo non sono previste dall’ordinamento ma si pongono altresì in contrasto con i principi che ispirano la normativa in materia familiare.
L’ordinamento non può dare riconoscimento, con le relative conseguenze di legge, a soluzioni “ibride” che contemplino il venir meno tra i coniugi di gran parte dei doveri derivanti dal matrimonio, pur nella persistenza della coabitazione, la quale ex art. 143 cc costituisce anch’essa uno di questi doveri e rappresenta la “cornice” in cui si inseriscono i vari aspetti e modi di essere della vita coniugale; è vero che in costanza di matrimonio tale dovere può essere derogato, per accordo tra i coniugi, nel superiore interesse della famiglia, per ragioni di lavoro, studio ecc.. sì da non escludere la comunione di vita interpersonale, ma ciò non autorizza ad affermare la validità di un accordo (con le conseguenze di legge della separazione) volto a preservare e legittimare la mera coabitazione una volta che sia cessata la comunione materiale e spirituale tra le parti.
L’istituto della separazione trova giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile, talché non si vede come possa “oggettivamente” apprezzarsi la condizione di intollerabilità della convivenza laddove gli stessi coniugi progettino di prorogarla a tempo indeterminato per ragioni di convenienze varie.
Al desiderio dei coniugi di proseguire una convivenza meramente formale (pur legittimo sul piano personale ed attuabile nella sfera privata), non corrisponde alcun “tipo” di strumento e/o istituto nell’attuale ordinamento, ergo il desiderio non può assurgere a diritto; non può quindi trovare accoglimento la pretesa di attribuire, con il provvedimento di omologa, riconoscimento giuridico, con i conseguenti effetti tipici della separazione coniugale, ad un accordo privatistico che regolamenti la condizione di “separati in casa”; del resto, diversamente opinando, l’istituto della separazione consensuale, se del tutto svincolato da riferimenti oggettivi, si presterebbe fin troppo facilmente ad operazioni elusive o accordi simulatori, per finalità anche illecite.


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