Richiamo del PM alla Corte di cassazione all'applicazione dell'art. 96 c.p.c. (Responsabilità aggravata)
Pubblicato il 12/07/17 11:57 [Doc.3406]
di Redazione IL CASO.it


CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO:
1. Inamm. anche ex art. 366 c.p.c., o man. inf. del ricorso e condanna aggr. di parte ricorrente alle spese;
2. in subordine, rimessione alle Sezioni Unite affinchè statuiscano l'ambito di applicazione, anche ratione temporis, dell'art. 385 c.p.c., comma 4 e art. 96 c.p.c., comma 3, atteso che:
2.1. a fronte di talune sporadiche decisioni della Suprema Corte (così Sez. 6 3, Ordinanza n. 3376 del 22/02/2016. Rv. 638887, che ha motivatamente applicato l'art. 385 c.p.c., comma 4), le argomentate domande di condanna aggravata alle spese proposte da parecchi anni dalla Procura Generale sono state (implicitamente) disattese dalla Suprema Corte, omettendo per altro qualunque motivazione al riguardo (v. ex multis Cass. n. 23865/2015 e 3349/2016);
2.2. da accertamenti eseguiti dall'Ufficio statistico della Cassazione emerge che, nel periodo 2006 - 2015, si registrano soltanto sei condanne aggravate alle spese ex art. 385, comma 4, a fronte delle migliaia di ricorsi dichiarati inammissibili o manifestamente infondati soprattutto dalla Sesta Sezione (deputata per l'appunto al c.d. filtro);
2.3. in sede penale la condanna all'ammenda è adottata normalmente nei casi previsti (art. 616 c.p.p. e Corte Costituzionale sent. n. 186/2000);
2.4. la Corte Costituzionale ha ritenuto costituzionalmente legittima la previsione del novellato art. 96 c.p.c. (sent. n. 152 12016), sicchè a fortiori deve ritenersi immune da qualunque illegittimità costituzionale anche il più rigoroso precetto dell'art. 385 c.p.c., comma 4;
2.5. la doverosa applicazione della condanna aggravata, potrebbe indurre molti Avvocati a desistere da un ricorso frettolosamente proposto (anche per evitare la duplicazione del contributo unificato), così contribuendo efficacemente alla riduzione del contenzioso pendente.
Rosario Russo.


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