Conclusione della Procedura concorsale e restituzione dell'IVA
Pubblicato il 13/07/17 04:35 [Doc.3408]
di Redazione IL CASO.it


Corte di giustizia dell'unione Europea

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE JULIANE KOKOTT
presentate l’8 giugno 2017 (1)
Causa C‑246/16

Enzo Di Maura
contro
Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria provinciale di Siracusa (Italia)]

Domanda di pronuncia pregiudiziale – Normativa in materia di imposta sul valore aggiunto – Limitazione del diritto alla riduzione della base imponibile in caso di non pagamento della controparte contrattuale (articolo 11, parte C, paragrafo 1, seconda frase, della sesta direttiva 77/388/CEE ovvero articolo 90, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE) – Margine discrezionale di attuazione degli Stati membri – Proporzionalità della durata dell’anticipo d’imposta da parte dell’imprenditore

B. Risultato

75. In definitiva, l’articolo 90, paragrafo 2, della direttiva IVA consente agli Stati membri di tener conto delle peculiarità delle incertezze in caso di mancato pagamento, prevedendo che solo in presenza di determinate circostanze (come, ad esempio, la scadenza di un termine o talune misure infruttuose del soggetto passivo) il mancato pagamento possa essere ritenuto sufficientemente certo e di lunga durata. Un’esclusione della rettifica della base imponibile non viene tuttavia in considerazione.

76. I diritti fondamentali del soggetto passivo, il principio di proporzionalità, il carattere dell’IVA e in particolare il principio di neutralità ostano, d’altro lato, in tale contesto, a una limitazione della rettifica della base imponibile in funzione di eventi – come la conclusione o l’apertura di una procedura concorsuale – sui quali il soggetto passivo non possa influire.

VI. Conclusione

77. Propongo pertanto di risolvere congiuntamente nei seguenti termini le due questioni pregiudiziali sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Siracusa (Italia):

L’articolo 11, parte C, paragrafo 1, seconda frase, della sesta direttiva 77/388 non consente una limitazione sproporzionata della possibilità di rettifica della base imponibile. Esso consente tuttavia agli Stati membri di tener conto delle peculiarità delle incertezze in caso di mancato pagamento, tramite l’imposizione al soggetto passivo di determinate misure ragionevoli. L’onere della conclusione di una procedura concorsuale concernente il destinatario della prestazione costituisce, tuttavia, una limitazione sproporzionata.


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