Pubblicazione su Internet, violazione diritti della personalità e giudice dello Stato in cui si trova il centro degli interessi
Pubblicato il 14/07/17 08:44 [Doc.3424]
di Redazione IL CASO.it


CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
MICHAL BOBEK
presentate il 13 luglio 2017 (1)
Causa C‑194/16

Bolagsupplysningen OÜ
Ingrid Ilsjan
contro
Svensk Handel AB
(Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Riigikohus (Corte suprema, Estonia)
«Regolamento n. 1215/2012 – Competenza in materia di illeciti civili dolosi o colposi – Pubblicazione di informazioni su Internet – Diritti della personalità delle persone giuridiche ‐ Centro degli interessi – Ordine di cancellazione e rettifica delle informazioni in un altro Stato membro – Domanda di risarcimento dei danni»

V. Conclusione

131. Alla luce delle suesposte considerazioni, propongo alla Corte di rispondere alla seconda e alla terza questione pregiudiziale sollevate dal Riigikohus (Corte suprema, Estonia) nei seguenti termini:

– L’articolo 7, punto 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione), deve essere interpretato nel senso che una persona giuridica la quale lamenti una violazione dei propri diritti della personalità cagionata dalla pubblicazione di informazioni su Internet può adire, con riferimento alla totalità del danno subito, i giudici dello Stato membro in cui si trova il centro dei suoi interessi.

– Il centro degli interessi di una persona giuridica si trova nello Stato membro in cui essa esercita le sue principali attività professionali, purché le informazioni asseritamente lesive siano idonee a pregiudicare le sue attività professionali in detto Stato membro.


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