Corte Ue: rilascio condizionato dellâesenzione Iva, ma con equitÃ
Pubblicato il 17/07/17 08:22 [Doc.3437]
di Redazione IL CASO.it
Protagonisti della controversia un Comune britannico e lâAmministrazione fiscale nazionale in merito allâassoggettamento a imposta dei diritti di accesso ad alcuni impianti sportivi
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sullâinterpretazione dellâarticolo 133 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio nellâambito della controversia tra il distretto londinese di Earling e lâamministrazione fiscale e doganale del Regno Unito, in merito allâassoggettamento ad IVA dei diritti di accesso ad alcuni impianti sportivi.
Il procedimento principale - Il distretto londinese di Ealing è un ente locale che gestisce impianti sportivi, tra cui palestre e piscine, con riferimento alle quali ha versato lâIva riscossa sui diritti di accesso a tali impianti.
Nel corso del 2013, il comune ha chiesto allâamministrazione tributaria il rimborso dellâimposta versata negli anni precedenti, adducendo che i diritti in questione avrebbero dovuto essere esenti dallâIVA, in forza dellâarticolo 132, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2006/112.
La domanda è stata respinta perché la normativa inglese esclude da tale esenzione le prestazioni di servizi sportivi quando le stesse sono fornite da enti di diritto pubblico, come un ente locale, in applicazione delle condizioni previste dallâarticolo 133, co. 1, lett. d) della direttiva.
Diritto dellâUnione - Lâarticolo 132, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2006/112 dispone che gli Stati membri esentino âtalune prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dellâeducazione fisica, fornite da organismi senza fini di lucro alle persone che esercitano lo sport o lâeducazione fisicaâ.
Lâart. 133 prevede inoltre che gli Stati membri possono subordinare, caso per caso, la concessione dellâesenzione ad organismi diversi dagli enti di diritto pubblico, allâosservanza di una o più condizioni, tra cui quella prevista alla lett. d), secondo cui le esenzioni non devono essere tali da provocare distorsioni della concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette allâIva.
Inoltre è prevista una norma transitoria per cui gli Stati che alla data del primo gennaio 1989 applicavano lâIva alle prestazioni dellâarticolo 132 cit. possono applicare la summenzionata condizione âanche quando dette cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate da enti di diritto pubblico beneficiano dellâesenzioneâ.
Il ricorso al giudice di primo grado - Avverso il diniego di rimborso il distretto londinese proponeva ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado.
Sulla base del motivo principale il ricorrente lamentava che lâAmministrazione finanziaria non può negare lâesenzione Iva perché, per quanto riguarda le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dellâeducazione fisica, la direttiva Iva non consente di escludere dal beneficio dellâesenzione gli enti di diritto pubblico senza fini di lucro senza, al contempo, escludere da tale beneficio gli organismi senza fini di lucro diversi dagli enti di diritto pubblico, tra cui rientra il distretto londinese.
Inoltre, a parere del ricorrente, gli Stati membri non possono escludere, in via generale, tutti gli enti locali dal beneficio dellâesenzione stessa perché è sempre necessario un esame âcaso per casoâ. Lâamministrazione tributaria si è opposta a tale argomentazione.
Sulle questioni pregiudiziali â Il tribunale di primo grado ha deciso di interrompere il giudizio e porre alla Corte di Giustizia le seguenti questioni pregiudiziali.
Con la prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se lâart. 133 della direttiva 2006/112 debba essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro che subordini allâosservanza della condizione prevista allâarticolo 133, co. 1, lett. d) della direttiva la concessione dellâesenzione dallâIVA ad enti di diritto pubblico che forniscono prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dellâeducazione fisica pur se alla data del 1° gennaio 1989, il suddetto Stato membro non assoggettava tutte le predette prestazioni di servizi allâIva e, le prestazioni di servizi di cui trattasi non erano esenti da IVA prima che fosse imposta lâosservanza della condizione in esame.
La prima questione pregiudiziale - In primo luogo, gli eurogiudici hanno precisato che uno Stato membro come il Regno Unito, che al 1° gennaio 1989 applicava lâIVA a talune prestazioni di servizi, può avvalersi della facoltà di esenzione, in combinato disposto con la condizione prevista allâart. 133 lett. d).
Inoltre, lâesenzione delle prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dellâeducazione fisica, effettuate da enti di diritto pubblico, può essere subordinata alla suddetta condizione anche quando tali prestazioni di servizi non siano state precedentemente oggetto di esenzione nello Stato membro interessato.
La seconda questione pregiudiziale - La seconda questione pregiudiziale attiene la questione relativa alla possibilità che gli Stati membri possano esentare da Iva alcune prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dellâeducazione fisica effettuate, indistintamente, da qualsiasi organismo senza fini di lucro.
Secondo lâinterpretazione dei giudici della Corte, le disposizioni previste dallâart. 133 della direttiva autorizzano gli Stati membri allâesenzione Iva di cui si parla, applicando le condizioni previste alla lett. d) solo ad organismi diversi dagli enti di diritto pubblico. Diversamente, gli enti di diritto pubblico sono assoggettati a detta condizione al fine di evitare distorsioni della concorrenza a danno delle imprese commerciali, e ciò solo agli Stati membri che alla data del 1° gennaio 1989 applicavano lâIva alle prestazioni di cui si parla.
Pertanto, la facoltà di escludere la concessione dellâesenzione Iva è disciplinata in termini più restrittivi con riferimento agli enti pubblici senza scopo di lucro rispetto agli altri organismi senza fini di lucro, per favorire i primi rispetto agli organismi aventi diversa natura quanto allâesenzione delle prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dellâeducazione fisica da essi fornite.
In ragione della ratio della norma, pertanto, i giudici hanno dichiarato che uno Stato membro, come quello di cui al presente procedimento, può imporre ad enti di diritto pubblico lâosservanza della condizione stabilita al primo comma, lettera d), dellâart. 133 solo se impone tale condizione anche ad organismi diversi dagli enti di diritto pubblico.
Conclusioni â Per i motivi riportati sopra, la Corte di giustizia ha dichiarato i seguenti principi di diritto:
lâarticolo 133 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio deve essere interpretato nel senso che esso non osta alla normativa di uno Stato membro che subordini allâosservanza della condizione prevista allâarticolo 133, co. 1, lett. d) la concessione dellâesenzione Iva a enti di diritto pubblico che forniscono prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dellâeducazione fisica anche se al 1° gennaio 1989 tutte le predette prestazioni di servizi non erano assoggettate allâIva e non erano esenti da Iva prima che fosse imposta lâosservanza della condizione in esame;
lâarticolo 133 della direttiva deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, nella parte in cui subordina allâosservanza della condizione dalla lettera d) dellâart. 133 la concessione dellâesenzione dallâIva agli enti di diritto pubblico senza fini di lucro che forniscono prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dellâeducazione fisica senza applicare la stessa condizione anche agli organismi senza fini di lucro diversi dagli enti di diritto pubblico che effettuano siffatte prestazioni di servizi.
Data della sentenza
13 luglio 2017
Numero della causa
causa Câ633/15
Nome delle parti
London Borough of Ealing
contro
Commissioners for Her Majestyâs Revenue and Customs
Emiliano Marvulli
pubblicato Venerdì 14 Luglio 2017
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