Respinta la richiesta di pagamento in prededuzione ex art. 111 bis: no al ricorso straordinario per cassazione
Pubblicato il 19/07/17 04:25 [Doc.3449]
di Redazione IL CASO.it


Fallimento - Decreto reiettivo del reclamo avverso provvedimento del giudice delegato di rigetto dell'istanza ex art. 111 bis, comma 3, l.fall. stante la contestazione del relativo credito - Ricorribilità ex art. 111 Cost. - Esclusione - Fondamento - Fattispecie successiva alle novelle di cui al d.lgs. n. 5 del 206 ed al d.lgs. n. 169 del 2007.

Il decreto reiettivo del reclamo avverso il provvedimento con cui il giudice delegato, a fronte della contestazione del curatore circa l'ammontare del credito vantato, abbia respinto la richiesta di pagamento in prededuzione ex art. 111 bis, comma 3, l.fall., non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, trattandosi di statuizione che, in quanto meramente ricognitiva del difetto dei presupposti per il pagamento invocato, non decide in via definitiva sul diritto del creditore.


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