Regime agevolato nellâimposta di registro ed esenzione IVA nei trasferimenti immobiliari ai soci delle cooperative
Pubblicato il 19/07/17 08:24 [Doc.3454]
di Redazione IL CASO.it
Il regime agevolato dellâimposta di registro eâ compatibile con lâesenzione dallâiva dei trasferimenti immobiliari ai soci delle cooperative edilizie
di LUIGI GIORDANO
Cass. Sez. 5 - Ordinanza n. 16557 del 05/07/2017
Imposta di registro - Applicazione dell'imposta - Atti relativi ad operazioni soggette ad i.v.a. - Principio di alternatività - Atti sot-toposti all'IVA, ancorché in linea solo teorica, perché di fatto esentati - Soggezione all'imposta proporzionale di registro - Esclusione - Atti di assegnazione di immobili a soci di cooperative.
In tema d'imposta di registro, il principio dell'alternatività con lâIVA postula che gli atti sottoposti, anche solo teoricamente, perché di fat-to esentati, a quest'imposta non scontino quella proporzionale di re-gistro. In particolare, agli atti di assegnazione di immobili in favore di soci di cooperative si applica, ai sensi dellâart. 66, comma 6-bis, d.l. n. 331 del 1993 (conv. con l. n. 427 del 1993), lâimposta di regi-stro in misura fissa, ancorché a seguito della modifica dellâart. 10, comma 8-bis, del d.P.R. n. 633 del 1972 sia stata introdotta la gene-ralizzata esenzione dallâIVA per tutti i trasferimenti di immobili effet-tuati da imprese costruttrici.
SOMMARIO: 1. Esenzioni IVA e regime agevolato dellâimposta di registro per gli atti di assegnazione degli immobili ai soci di una cooperativa edilizia. 2. Il quadro normativo di riferimento. Lâinterpretatio abrogans dellâAgenzia delle entrate. 3. Lâorientamento della giurisprudenza di legittimità .
© Riproduzione Riservata