Cinque per mille Irpef: la riforma ora è completa
Pubblicato il 20/07/17 04:25 [Doc.3457]
di Redazione IL CASO.it


Le nuove norme prevedono l’introduzione di rigorosi obblighi di trasparenza e di informazione, a carico sia dei beneficiari del contributo sia delle amministrazioni erogatrici
Nell’ambito della riforma del terzo settore, attuata dal Governo sulla base dei principi e dei criteri direttivi contenuti nella legge delega 106/2016, è stato emanato il Dlgs n. 111/2017, che detta disposizioni in materia di cinque per mille.

Il decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di oggi, ha come obiettivo il completamento della riforma strutturale dell’istituto mediante:
la razionalizzazione e la revisione dei criteri di accreditamento dei soggetti beneficiari e dei requisiti per l’accesso al beneficio
la semplificazione e l’accelerazione delle procedure per il calcolo e l’erogazione dei contributi spettanti
l’introduzione di obblighi di pubblicità delle risorse erogate
la revisione della disciplina sanzionatoria.
Pertanto, le nuove disposizioni integrano quelle già vigenti, concorrendo alla definizione complessiva della disciplina.

Un primo significativo elemento di novità è rappresentato dall’ampliamento della platea dei destinatari del beneficio, ora individuati in tutti gli enti iscritti nel nuovo Registro unico nazionale degli enti del terzo settore (in coerenza con la riforma complessiva del comparto non profit).
In tema di riparto ed erogazione del contributo, viene affidato a un successivo Dpcm il compito di fissare i criteri di riparto della quota del cinque per mille, definendo l’importo minimo erogabile a ciascun ente delle somme risultanti sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti, nonché le modalità di riparto dell’“inoptato”, riguardante le “scelte non espresse”.
Con lo stesso Dpcm dovranno essere stabilite anche le modalità per il pagamento del contributo e i termini entro cui i beneficiari devono comunicare, alle amministrazioni erogatrici, i dati necessari per il pagamento delle somme loro assegnate, al fine di consentirne l’erogazione entro il termine di chiusura del secondo esercizio finanziario successivo a quello di impegno. La mancata o tardiva comunicazione dei dati comporta la decadenza dal beneficio.

Diversamente da quanto previsto in precedenza, per consentire un’accelerazione delle procedure di erogazione delle risorse, viene stabilito che, per il riparto delle risorse destinate sulla base delle scelte dei contribuenti, non si tiene conto delle dichiarazioni dei redditi integrative.

È confermato il divieto di utilizzo delle somme percepite per finanziare le spese per le campagne pubblicitarie finalizzate alla sensibilizzazione sulla destinazione del contributo. La novità è rappresentata dalla previsione secondo cui, in caso di violazione del divieto, si procede al recupero, a titolo sanzionatorio, della quota di contributo indebitamente utilizzata.

Vengono introdotti stringenti obblighi di trasparenza e di informazione, a carico dei beneficiari e dell’amministrazione erogatrice circa la destinazione delle somme derivanti dal cinque per mille.
r.fo.
pubblicato Martedì 18 Luglio 2017


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