La nozione di interruzione della prescrizione devâessere considerata una nozione autonoma del diritto dellâUnione
Pubblicato il 19/07/17 08:48 [Doc.3459]
di Redazione IL CASO.it
Rinvio pregiudiziale â Tutela degli interessi finanziari dellâUnione europea â Articolo 325 TFUE â Procedimento penale riguardante reati in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) â Potenziale lesione degli interessi finanziari dellâUnione â Normativa nazionale che prevede termini assoluti di prescrizione che possono determinare lâimpunità dei reati â Sentenza dellâ8 settembre 2015, Taricco e a. (Câ105/14, EU:C:2015:555) â Principi di equivalenza e di effettività â Inammissibilità della normativa in questione â Obbligo per il giudice nazionale di disapplicare tale normativa nel caso in cui questâultima impedisca di infliggere sanzioni effettive e dissuasive âin un numero considerevole di casi di frode graveâ che ledono gli interessi finanziari dellâUnione, o in cui preveda, per i casi di frode che ledono gli interessi finanziari dello Stato membro interessato, termini di prescrizione più lunghi di quelli previsti per i casi di frode che ledono gli interessi finanziari dellâUnione â Applicazione immediata ai procedimenti in corso di tale obbligo conformemente al principio tempus regit actum â Compatibilità con il principio di legalità dei reati e delle pene â Portata e rango di tale principio nellâordinamento giuridico dello Stato membro considerato â Inclusione delle norme sulla prescrizione nellâambito di applicazione di detto principio â Natura sostanziale di dette norme â Articolo 4, paragrafo 2, TUE â Rispetto dellâidentità nazionale dello Stato membro considerato â Carta dei diritti fondamentali dellâUnione europea â Articoli 49 e 53
Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di giustizia di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dalla Corte costituzionale (Italia) nel seguente modo:
1) Lâarticolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso impone al giudice nazionale, che agisce quale giudice di diritto comune dellâUnione, di disapplicare il termine di prescrizione assoluto risultante dal combinato disposto dellâarticolo 160, ultimo comma, e dellâarticolo 161, secondo comma, del codice penale nellâipotesi in cui siffatta normativa impedisca di infliggere sanzioni effettive e dissuasive nei casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari dellâUnione europea, o in cui preveda, per i casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari dello Stato membro interessato, termini di prescrizione più lunghi di quelli previsti per i casi di frode che ledono gli interessi finanziari dellâUnione.
2) La nozione di interruzione della prescrizione devâessere considerata una nozione autonoma del diritto dellâUnione e devâessere definita nel senso che ogni atto diretto al perseguimento del reato nonché ogni atto che ne costituisce la necessaria prosecuzione interrompe il termine di prescrizione; tale atto fa quindi decorrere un nuovo termine, identico al termine iniziale, mentre il termine di prescrizione già decorso viene cancellato.
3) Lâarticolo 49 della Carta dei diritti fondamentali dellâUnione europea deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che le autorità giudiziarie italiane disapplichino, nellâambito dei procedimenti in corso, il combinato disposto dellâarticolo 160, ultimo comma, e dellâarticolo 161, secondo comma, del codice penale conformemente allâobbligo stabilito dalla Corte di giustizia nella sentenza dellâ8 settembre 2015, Taricco e a. (Câ105/14, EU:C:2015:555).
4) Lâarticolo 53 della Carta dei diritti fondamentali non consente allâautorità giudiziaria di uno Stato membro di opporsi allâesecuzione dellâobbligo stabilito dalla Corte di giustizia nella sentenza dellâ8 settembre 2015, Taricco e a. (Câ105/14, EU:C:2015:555) con la motivazione che tale obbligo non rispetterebbe il livello di tutela più elevato dei diritti fondamentali garantito dalla Costituzione di tale Stato.
5) Lâarticolo 4, paragrafo 2, TUE non consente allâautorità giudiziaria di uno Stato membro di opporsi allâesecuzione dellâobbligo stabilito dalla Corte di giustizia nella sentenza dellâ8 settembre 2015, Taricco e a. (Câ105/14, EU:C:2015:555) con la motivazione che lâapplicazione immediata a un procedimento in corso di un termine di prescrizione più lungo di quello previsto dalla legge in vigore al momento della commissione del reato sarebbe tale da compromettere lâidentità nazionale di tale Stato.
© Riproduzione Riservata