La nozione di interruzione della prescrizione dev’essere considerata una nozione autonoma del diritto dell’Unione
Pubblicato il 19/07/17 08:48 [Doc.3459]
di Redazione IL CASO.it


Rinvio pregiudiziale – Tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea – Articolo 325 TFUE – Procedimento penale riguardante reati in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) – Potenziale lesione degli interessi finanziari dell’Unione – Normativa nazionale che prevede termini assoluti di prescrizione che possono determinare l’impunità dei reati – Sentenza dell’8 settembre 2015, Taricco e a. (C‑105/14, EU:C:2015:555) – Principi di equivalenza e di effettività – Inammissibilità della normativa in questione – Obbligo per il giudice nazionale di disapplicare tale normativa nel caso in cui quest’ultima impedisca di infliggere sanzioni effettive e dissuasive “in un numero considerevole di casi di frode grave” che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, o in cui preveda, per i casi di frode che ledono gli interessi finanziari dello Stato membro interessato, termini di prescrizione più lunghi di quelli previsti per i casi di frode che ledono gli interessi finanziari dell’Unione – Applicazione immediata ai procedimenti in corso di tale obbligo conformemente al principio tempus regit actum – Compatibilità con il principio di legalità dei reati e delle pene – Portata e rango di tale principio nell’ordinamento giuridico dello Stato membro considerato – Inclusione delle norme sulla prescrizione nell’ambito di applicazione di detto principio – Natura sostanziale di dette norme – Articolo 4, paragrafo 2, TUE – Rispetto dell’identità nazionale dello Stato membro considerato – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articoli 49 e 53

Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di giustizia di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dalla Corte costituzionale (Italia) nel seguente modo:

1) L’articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso impone al giudice nazionale, che agisce quale giudice di diritto comune dell’Unione, di disapplicare il termine di prescrizione assoluto risultante dal combinato disposto dell’articolo 160, ultimo comma, e dell’articolo 161, secondo comma, del codice penale nell’ipotesi in cui siffatta normativa impedisca di infliggere sanzioni effettive e dissuasive nei casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea, o in cui preveda, per i casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari dello Stato membro interessato, termini di prescrizione più lunghi di quelli previsti per i casi di frode che ledono gli interessi finanziari dell’Unione.

2) La nozione di interruzione della prescrizione dev’essere considerata una nozione autonoma del diritto dell’Unione e dev’essere definita nel senso che ogni atto diretto al perseguimento del reato nonché ogni atto che ne costituisce la necessaria prosecuzione interrompe il termine di prescrizione; tale atto fa quindi decorrere un nuovo termine, identico al termine iniziale, mentre il termine di prescrizione già decorso viene cancellato.

3) L’articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che le autorità giudiziarie italiane disapplichino, nell’ambito dei procedimenti in corso, il combinato disposto dell’articolo 160, ultimo comma, e dell’articolo 161, secondo comma, del codice penale conformemente all’obbligo stabilito dalla Corte di giustizia nella sentenza dell’8 settembre 2015, Taricco e a. (C‑105/14, EU:C:2015:555).

4) L’articolo 53 della Carta dei diritti fondamentali non consente all’autorità giudiziaria di uno Stato membro di opporsi all’esecuzione dell’obbligo stabilito dalla Corte di giustizia nella sentenza dell’8 settembre 2015, Taricco e a. (C‑105/14, EU:C:2015:555) con la motivazione che tale obbligo non rispetterebbe il livello di tutela più elevato dei diritti fondamentali garantito dalla Costituzione di tale Stato.

5) L’articolo 4, paragrafo 2, TUE non consente all’autorità giudiziaria di uno Stato membro di opporsi all’esecuzione dell’obbligo stabilito dalla Corte di giustizia nella sentenza dell’8 settembre 2015, Taricco e a. (C‑105/14, EU:C:2015:555) con la motivazione che l’applicazione immediata a un procedimento in corso di un termine di prescrizione più lungo di quello previsto dalla legge in vigore al momento della commissione del reato sarebbe tale da compromettere l’identità nazionale di tale Stato.


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