Chiusura del fallimento in pendenza di giudizi e ultrattività della legittimazione del curatore
Pubblicato il 21/07/17 04:28 [Doc.3472]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione dell'Avv. Alberto Gandolfi

Fallimento – Chiusura in pendenza di giudizi – Giudizio d’appello avente ad oggetto bene già alienato dal fallimento – Ultrattività della legittimazione del curatore – Estensione all'azione esecutiva finalizzata al recupero delle spese di lite

L'ultrattività della legittimazione del curatore prevista dagli art.118, comma 2, e 120, ultimo comma, l.fall. deve considerarsi estesa all'azione esecutiva finalizzata al recupero delle spese di lite di primo ed eventualmente di secondo grado a carico della parte soccombente.

Nel caso di specie, il Tribunale ha così disposto:
-dichiara la chiusura ai sensi dell'art. 118, comma 2, l.fall. del Fallimento di * in pendenza del giudizio avanti alla Corte di Appello di Brescia * R.G. per il quale il curatore conserva legittimazione processuale;
-dispone che il curatore, qualora l'appello sia rigettato provveda a nuovo riparto finale in conformità allo stato passivo, e presenti nuovo rendiconto, con deposito dei medesimi in cancelleria e comunicazione ai creditori via pec, previo recupero - o tentativo di recupero - in via esecutiva delle spese legali che la controparte fosse condannata a rifondere;
-dispone che il curatore, qualora l'appello sia accolto, dopo aver dato esecuzione alla sentenza, provveda a ripartire le residue somme tra i creditori in conformità allo stato passivo e presenti nuovo rendiconto, secondo le modalità sopra indicate;
-dispone che avverso il progetto di riparto supplementare e avverso il rendiconto che verranno depositati e comunicati via pec ai creditori possa essere proposto da questi reclamo entro 15 giorni al giudice delegato;
-dispone che le eventuali rinunzie alle liti e transazioni in corso di causa siano autorizzate dal giudice delegato;
-dispone che il curatore mantenga acceso il conto corrente della procedura su cui sono depositate le somme accantonate, e questo in vista dell'operatività residua della procedura e per dar luogo al riparto finale, con prelievo sempre vincolato a ordine del giudice;
-dispone che il curatore continui a relazionare semestralmente al giudice delegato in ordine alle attività residue in corso, allegando l'ultimo estratto conto del conto corrente, e trasmettendo, dopo il deposito, la relazione indicata ai creditori;
-dispone che la cancelleria mantenga aperta la posizione in SIECIC della procedura al fine di consentire al curatore successivi depositi telematici e al fine di consentire al giudice delegato di monitorare il procedimento;
Manda alla cancelleria per la pubblicazione ai sensi dell'articolo 17 l.fall., dandosi conto nel Registro Imprese della peculiare chiusura ex art.118, comma 2, l.fall.


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